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Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

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Fumetto vigile urbano

Vigile urbano (da internet giordanobompadre)

Pillola 3 di 12

ARGOMENTI DI OGGI:

NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL’ART. 201

1.Notifica del verbale – termini

2.Casi di mancata contestazione

3.Pagamento delle infrazioni in misura ridotta

4.Pagamento dopo il 60° giorno dalla notifica

5.Provvedimenti del Prefetto

6.Ricorso al Giudice di pace

7.Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

8.Tecnica di difesa

9.Violazioni alle ordinanze del Sindaco in materia di circolazione stradale (art. 7 Codice della strada)

1. Notifica del verbale –termini-

Alla notifica si provvede :

  1. all’atto della consegna del verbale;
  2. a mezzo degli organi preposti che sono quelli previsti dall’art. 12 del Codice della strada; in via principale: gli agenti della polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia comunale, tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziale indicati nell’art. 57 del Codice di procedura penale, i messi comunali, gli ufficiali giudiziari e a mezzo del servizio postale per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il verbale, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, viene notificato entro 150 giorni dall’accertamento all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di veicolo a motore munito di targa, al proprietario del veicolo stesso, o in sua vece all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Tali soggetti rispondono in solido con l’autore della violazione se non provano che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

Nota

Nel caso di irreperibilità del destinatario l’ufficio postale avvisa lo stesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento della giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Qualora l’interessato non provveda al ritiro della raccomandata, la notifica viene considerata effettuata.

2. Casi di mancata contestazione

Nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, nel verbale devono essere indicati i motivi che non hanno reso possibile la contestazione stessa come previsto dall’art. 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che sono:

  1. impossibilità di raggiungere il veicolo lanciato a velocità eccessiva;
  2. attraversamento di un incrocio con il semaforo proiettante luce rossa nella propria direzione di marcia;
  3. sorpasso vietato;
  4. assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo al momento della violazione. (vedi punto 3 – preavviso)
  5. accertamento della violazione a mezzo di appositi apparecchi elettronici di rilevamento gestiti direttamente dalla polizia stradale o nella loro disponibilità;
  6. accertamento con altri dispositivi autorizzati e omologati: tipo autovelox, tele-red, fotocamere, ecc..

3. Pagamento delle infrazioni in misura ridotta

Qualora l’interessato non intenda proporre opposizione o ricorso, può, pagare con effetto liberatorio l’importo previsto e comunicatogli entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o notificazione un importo pari al minimo, fissato per ogni singola norma violata.

Il pagamento può essere fatto presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di conto corrente postale o bancario.

Esclusione del pagamento in misura ridotta

Il pagamento del minimo non è consentito quando il trasgressore non si è fermato all’alt impostogli dagli agenti, oppure quando si è rifiutato di esibire i documenti di circolazione e la patente di guida. In tal caso il verbale di accertamento sarà trasmesso d’ufficio al Prefetto del luogo dell’avvenuta violazione.

Il pagamento non è inoltre consentito per le seguenti violazioni:

  1. uso diverso del veicolo da quello autorizzato dalla carta di circolazione ( art. 83, comma 6°);
  2. servizio di trasporto persone per conto terzi non autorizzato;
  3. circolazione di ciclomotore munito di targa non propria;
  4. circolazione di veicolo munito di targa non propria o contraffatta;
  5. circolazione di macchina agricola senza targa;
  6. circolazione di macchina operatrice senza targa;
  7. circolazione con autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente di guida;
  8. guida di macchina agricola o operatrice senza patente;
  9. mancata conversione di patente di guida rilasciata da stato estero;
  10. trasporto di merci pericolose senza autorizzazione;
  11. veicolo circolante quando la carta di circolazione è stata ritirata o sospesa;
  12. circolazione con veicolo a motore durante il periodo di sospensione della patente di guida;

4. DOPO IL 60° GIORNO DALLA NOTIFICA

  • Trascorso il termine del 60° giorno dalla notifica del verbale, non è più possibile il pagamento della sanzione con l’importo minimo stabilito dalla legge.
  • L’interessato può tuttavia presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica.
  • Il ricorso può essere inviato direttamente al Prefetto ovvero al Giudice di pace per raccomandata con ricevuta di ritorno allegando anche l’originale del verbale notificatogli,
  • E’ possibile anche consegnare il ricorso direttamente agli uffici suddetti.

5. PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO

  • Il Prefetto, nel termine di 120 giorni dal ricevimento del ricorso, se ricevuto direttamente, emette Ordinanza – ingiunzione.
  • Se il ricorso, invece, viene inviato all’ufficio da cui dipende l’agente accertatore, il termine di decisione da parte del Prefetto è di 180 giorni.
  • Il termine complessivo per l’emissione dell’Ordinanza – ingiunzione è di 210 giorni.
  • Infine il termine di 210 giorni, può subire una ulteriore dilazione se il ricorrente ha chiesto audizione personale.
  • Il ricorso al Prefetto rende inammissibile quello al Giudice di pace, quindi, i due ricorsi sono alternativi. Contro l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto è possibile proporre ricorso al Giudice di pace.

PROVVEDIMENTO FINALE DEL PREFETTO

Il Prefetto, nel termine di 210 giorni o di altro termine, in presenza di audizione personale, emette ordinanza ingiunzione motivata, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che anno motivato la decisione, con la quale determina la sanzione principale ed eventualmente quella accessoria in relazione alle risultanze istruttorie.

  • Ingiunge il pagamento della somma stabilita entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l’importo in essa indicato.

6. RICORSO AL GIUDICE DI PACE

  • La figura giuridica del Giudice di pace, è di recente istituzione.
  • La legge consente, alternativamente, la possibilità di ricorso anche a questa istituzione.
  • Il ricorso deve essere presentato direttamente all’ufficio del Giudice di pace competente per territorio dove è stata commessa e accertata la violazione nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI PACE

  • Il Giudice di pace, ricevuto il ricorso fissa l’udienza con la comparizione delle parti. Egli non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione commessa.
  • Nel caso di rigetto del ricorso non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
  • La sentenza del Giudice di pace costituisce titolo esecutivo se l’interessato non propone ulteriore opposizione in sede di appello presso il competente Tribunale. Tale norma vige per le decisioni pubblicate a partire dall’1/03/2006.
  • E’ possibile il ricorso anche per Cassazione per le sentenze e ordinanze del Giudice di pace per motivi di legittimità entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento oppure un anno e 45 giorni dalla emissione della sentenza non notificata.

7. PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

  • Il cittadino contravvenuto cui è stata notificata l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, può chiedere il pagamento rateale della sanzione qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. Le rate mensili sono determinate da un minimo di 3 ad un massimo di 30.
  • Analogamente è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento della sanzione anche per l’importo scaturito dalla sentenza del Giudice di pace. Ovviamente, la richiesta di rateizzazione non è ammessa per sanzioni di importo esiguo.

8. TECNICA DI DIFESA

  • Premesso che tutti i soggetti che hanno ricevuto l’ordinanza ingiunzione del Prefetto o la sentenza del Giudice di pace possono difendersi da soli, cioè, senza l’assistenza di un legale; ciò, non significa che l’utente non può farsi assistere da un avvocato specialmente quando è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria severa.
  • Ricordiamo però che esiste la possibilità per il ricorrente di farsi rappresentare da un “procuratore” con regolare mandato. Il “ procuratore “ , può essere anche un semplice cittadino, ovviamente particolarmente esperto e che possa assicurare un’assistenza qualificata.
  • La legge 689/81, consente senza preclusioni, all’interessato di farsi rappresentare dinnanzi a qualsiasi autorità, naturalmente previo specifico mandato che può essere inserito a margine del ricorso.

9. VIOLAZIONE ALLE ORDINANZE DEL SINDACO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (Art. 7 Codice della strada)

  • L’art. 7 del Codice della strada, specifica i casi in cui i sindaci possono adottare i provvedimenti indicati dall’art. 6 dello stesso Codice idonei alla regolamentazione della sosta, del transito, ed in genere i divieti e le limitazioni nel proprio territorio di competenza.

  • I provvedimenti dei sindaci devono essere rivolti alla regolamentazione della circolazione stradale e della sosta con giusta e adeguata motivazione giuridica. Così, per esempio, deve considerarsi illegittima l’ordinanza sindacale che vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento. (Cass. Civ. Sez. I del 5 ottobre 2006 n. 21432).

  • Nella stesura dei verbali da parte degli agenti della strada (art. 12 C.d.s.) non basta solo l’indicazione dell’articolo violato, ma affinché esso abbia validità a tutti gli effetti di legge deve essere indicato il fatto specifico. Esempio : sostava il veicolo in via Verdi omettendo l’esposizione del disco orario. Esempio non corretto: violava l’art. 7 del codice della strada.
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