DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI ALLA REMS: DEISTITUZIONALIZZAZIONE E GIUSTIZIA DI COMUNITÀ
di Claudia Trani**
Il lungo iter che ha condotto alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) trova la sua origine nella legge c.d. Basaglia (Legge 180 /1978),avente ad oggetto la disciplina degli accertamenti e dei trattamenti sanitari volontari e obbligatori in ambito psichiatrico.
Sul modello teorico dello psichiatra statunitense Thomas Szasz, Basaglia promosse una riforma dell’assistenza psichiatrica italiana, sia ospeda- liera che territoriale, superando il paradigma manicomiale custodiale.
L’obiettivo primario fu restituire dignità alla persona affetta da malattia mentale, ponendo l’accento sulla deistituzionalizzazione e sulla integra- zione sociale.
In un’intervista del 1979, Basaglia affermava che è essenziale «sapere che si può» superare il confinamento istituzionale, valorizzando l’auto-nomia del soggetto psichiatrico e promuovendo percorsi terapeutici comunitari.
Tale modernizzazione dell’assistenza psichiatrica, estesa anche alle strutture territoriali pubbliche, ha rivoluzionato i rapporti tra personale sanitario e pazienti nonché il loro inserimento sociale, consentendo – grazie a Basaglia – l’eliminazione della logica della costrizione manico- miale.
Tuttavia, tale rivoluzione sanitaria e culturale non coinvolse inizialmente gli OPG, rimasti a lungo ai margini del processo riformatore, nonostante la patologia mentale in ambito carcerario costituisca – e continui a costituire – un’emergenza strutturale.
In questa direzione, la ciatat Legge 180.stimolò nondimeno la politica e l’associazionismo dell’epoca ad affrontare il nodo specifico.
Determinante fu l’intervento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’inchiesta-denuncia condotta dal Commissario unico del Governo Franco Corleone – già Garante nazionale dei diritti dei detenuti, che segnò una svolta nel Paese.
Tale evoluzione ha consentito, nel rispetto delle peculiarità dei sistemi assistenziali e previdenziali territoriali, la convivenza di diversi modelli di REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza): si tratta di strutture sanitarie destinate all’accoglienza di autori di reati affetti da infermità psichiche e socialmente pericolosi.
Nella pratica, le REMS hanno sostituito gli OPG senza necessità di modifiche al codice penale.
L’attuazione normativa del processo di chiusura degli OPG è stata disciplinata dal D.L. 211/2011, conv. in L. 9/2012, che ha previsto la progressiva dismissione delle strutture entro il 31 gennaio 2013, prorogata successivamente dal D.P.C.M. 30 novembre 2012 e dal D.L. 52/2014, conv. in L. 99/2014.
Le REMS, come strutture sanitarie territoriali a gestione regionale, accolgono soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive ex art. 219 c.p., garantendo trattamenti terapeutico-riabilitativi individualizzati nel rispetto dei principi di territorialità e deistituzionalizzazione.
Il dott. Pietro Pellegrini, in un suo articolo sulla importanza delle nuove strutture (v. REMS, 10 anni dopo: quale bilancio per la salute mentale e la giustizia» (rif. www.questionegiustizia.it, 29 novembre 2025), offre una disamina approfondita dei risultati raggiunti dall’attuazione delle REMS.
Tale analisi si avvale dello strumento strategico SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), volto a valutare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce del nuovo sistema integrato di cura psichiatrica e giustizia di comunità.
Invero, la giurisprudenza della Corte EDU ha consolidato i principi guida in materia.
Nella sentenza Barton v/ Regno Unito (2018), la Corte ha ribadito il divieto di detenzione psichiatrica carceraria per soggetti vulnerabili (art. 3 CEDU), principio richiamato in Lacatus v/ Svizzera (2021) contro trattamenti degradanti in OPG. Più recentemente, G.I.E.M. et al. c/ Italia (2022) ha censurato le condizioni di sovraffollamento e promiscuità negli OPG, imponendo soluzioni comunitarie come le REMS.
Anche tali pronunce hanno accelerato la chiusura degli OPG, confi- gurando la detenzione psichiatrica non terapeutica come violazione dei diritti fondamentali.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha consolidato l’impianto normativo delle REMS con pronunce recenti.
In particolare,la sentenza Sez. Unite n. 35748/2020 ha chiarito che le REMS costituiscono l’unico luogo idoneo per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, vietando il ricorso a carcere o OPG residui.
Più di recente, la Cass. penale., Sez. I, 15/03/2024, n. 10852 ha ribadito l’obbligo di dimissione entro i 12+6 mesi massimi di ricovero (art. 33-bis D.P.R. 230/2000),imponendo soluzioni territoriali in caso di esauri mento dei posti REMS, configurando altrimenti un’illegittima restrizione della libertà personale.
I migliori risultati si sono riscontrati nelle realtà territoriali caratte-rizzate da una proficua collaborazione interistituzionale, dialogo e ascolto comunitario, valorizzando le più aggiornate evidenze scientifiche e la disponibilità delle persone coinvolte, purché le misure di sicurezza coincidano con i percorsi terapeutici praticati.
Tale approccio pone sempre al centro la persona, le sue relazioni e il rapporto con la Comunità – principi cardine del pensiero basagliano –, superando la mera limitazione della libertà propria della pena detentiva e configurando un paradigma terapeutico-riabilitativo integrato.
Pertanto, il modello REMS si configura come una struttura aperta ma «sicura», resa tale dalla collaborazione con le Forze dell’ordine e dal coinvolgimento attivo delle Comunità locali, che accompagnano la persona in percorsi formativi, lavorativi e relazionali.
L’obiettivo è promuovere la fiducia in sé stessi, rafforzare l’ego, colmare i vuoti esistenziali, attenuare gli impulsi violenti e la disperazione, non solo per chi è privato della libertà, ma soprattutto per chi ha violato i vincoli sociali senza riconoscerli né rispettarli.
È proprio tale complesso di elementi a demarcare la sostanziale differenza tra gli istituti OPG e le REMS: da un lato il metodo costrittivo-punitivo, dall’altro il paradigma della cura e del giudiziario di Comunità.
Tuttavia, il numero di pazienti con misure giudiziarie in carico continua ad aumentare, determinando una crescente necessità di personale qualificato e di risorse finanziarie dedicate.
Nel 2025 le REMS operative sono 32, con un totale di circa 780 posti letto; sebbene nel 2018 fossero 30, registrando, quind,i in sette anni un incremento di sole 2 unità a fronte di una costante crescita dei pazienti in carico (rif. www.giustizia.it).
A maggio 2025, il 25% dei ricoverati nelle REMS risulta straniero, con l’81% di questi che accede direttamente dal carcere: dato di particolare significatività che evidenzia la funzione carceraria residuale nel percorso verso le strutture terapeutiche (rif. www.sanitainformazione.it).
Osservazioni convergenti da fonti istituzionali (Garante nazionale dei detenuti, Conferenza Stato-Regioni) stimano tra 650 e 750 soggetti in lista d’attesa per l’ingresso in REMS tra fine 2024 e inizio 2025.
Tali dati confermano l’insufficienza dei posti letto disponibili (rif. www.giustiziainsieme.it) e sollevano interrogativi sull’eventuale ricorso eccessivo alla misura detentiva REMS da parte della Magistratura e dei periti (rif. www.quotidianosanita.it)
I problemi da affrontare risultano molteplici e coincidono con le «sfide» (Threats) dell’analisi SWOT da cui emerge la necessità di rivedere il sistema del doppio binario penale, introdotto dal Codice Rocco del 1930, unitamente ad un aggiornamento della Legislazione in materia di stupefacenti e immigrazione.
Parallelamente, va affrontata l’emergenza abitativa, lavorativa e dei diritti fondamentali, particolarmente per coloro che, privi di tali presup- posti, diventano prede facili di reti criminali e violente.
Inoltre, risulta indispensabile sostenere gli operatori del settore, evitando il loro senso di abbandono istituzionale e favorendo la collabo- razione interistituzionale e comunitaria, con eventuale coinvolgimento delle famiglie di questi pazienti «particolari».
In conclusione, la transizione dagli OPG alle REMS rappresenta un passo epocale verso una giustizia terapeutica che coniuga cura psichiatrica e sicurezza sociale, fedele ai principi basagliani di dignità e deistituzio- nalizzazione.
Tuttavia, le criticità strutturali, le liste d’attesa e le sfide sistemiche richiedono interventi urgenti, in particolare affinché le REMS abbiano davvero la funzione di extrema ratio, terapeutica e territoriale, caratteristiche per cui sono state istituite, oltrepassando la gestione del rischio sociale (rif. www.salvisjuribus.it).
In caso contrario si corre il rischio di ritornare al concetto, seppur mascherato, degli OPG; solo attraverso un impegno interistituzionale coordinato si potrà consolidare l’esperimento di questo modello innovativo, garantendo effettiva tutela dei diritti e della prevenzione della recidiva.
Dicembre 2025
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** Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Trieste, perfezionata in Violenza di genere presso la stessa Università, master di 2° liv. in Psicopatologia forense e criminologia presso
l’Università di Firenze,esperta ex art. 80 O.P Corte d’Appello di TS, formatrice….