FINE VITA – Il Tar Lombardia rigetta il ricorso per il suicidio assistito
Di Mario Pavone**
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso promosso dall’ Ass,ne Luca Coscioni contro la decisione del Consiglio regionale di non discutere la proposta di legge popolare sul c.d. Fine Vita ossia il suicidio medicalmente assistito.
Con l’importante sentenza, dep. il 30 ottobre 2025, la Quinta sezione del Tar per la Lombardia ha dichiarato inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso presentato dalla Associazione e da un ristretto gruppo di cittadini avverso la delibera approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia che, nel novembre 2024, aveva giudicato inammissibile la Proposta di legge di iniziativa popolare n. 56/XII sul suicidio medical-mente assistito.
La maggioranza Consiliare aveva approvato la questione pregiudiziale di non procedere alla trattazione del progetto di legge regionale di iniziativa popolare per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Tale Proposta, depositata parallelamente dall’Associazione anche in altre Regioni, ha generato l’emanazione delle discusse Leggi Regionali della Toscana (approvata l’11 febbraio) e della Sardegna (il 17 settembre)che hanno introdotto una procedura per ottenere il suicidio medicalmente assistito secondo le modalità stabilite nelle decisioni assunte dalla Corte delle Leggi sulla delicata materia.
Per contro, in altre Regioni l’iter legislativo si è interrotto in momenti diversi: in Veneto la bocciatura è arrivata al voto finale in Consiglio Regionale, in Piemonte e Lombardia nella fase preliminare, nella convin- zione che la materia della vita umana sia riservata ad una Legge nazionale approvata dal Parlamento.
Secondo i Giudici Amministrativi, la scelta del Consiglio Regionale di non procedere alla discussione, adottata dopo la messa al voto della questio- ne pregiudiziale di costituzionalità, rientra pienamente nella attività legislativa dell’Assemblea che, in quanto tale, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale perché «è indubbio che la pregiudiziale di costituzionalità presentata nell’ambito dell’esame di un progetto di legge rientri a pieno titolo nell’ambito dell’esercizio della funzione legislativa dell’Assemblea e non ha natura amministrativa, con la conseguenza che, trattandosi di un atto legislativo, sussi ste un difetto assoluto di giurisdizione».
Secondo vari commenti, sul piano istituzionale, il verdetto del TAR è inequivocabile poiché la Regione Lombardia ha agito nel pieno rispetto della Costituzione e delle proprie competenze legislative ed ha. legitti-mamente espresso la volontà di non discutere il progetto di legge proposto dalla Ass.ne Coscioni.
Si tratta, comunque, di una decisione «di grande rilievo istituzionale, che tutela l’autonomia e le prerogative del Consiglio regionale, impedendo che gli organi giurisdizionali intervengano impropriamente nei processi di formazione delle leggi».
Davanti al Tar si erano costituite, in difesa della legittimità della delibera-zione assunta dal Consiglio Regionale, sia il Movimento per la Vita che un folto numero di Associazioni cattoliche
Secondo l’Associazione Coscioni, anche proposte formalmente ammis- sibili e coerenti con la normativa statale possono così essere sottratte al dibattito pubblico senza alcun rimedio legale.
E aggiunge: «Il Tar ha ritenuto di non potersi esprimere, ma così consente che un Consiglio regionale possa impedire ai cittadini di vedere discussa una proposta di legge di iniziativa popolare, anche se conforme alle regole» che costituisce un diritto dei cittadini a partecipare alla formazione delle leggi».
Una tale affermazione non tiene in alcun conto un passaggio decisivo per tutte le Leggi sia Nazionali che Regionali che è costituito dall’esame in apposite Commissioni per la verifica della costituzionalità e che, anche in questo caso, ha visto la decisione adottata dal Consiglio Regionale sulla Proposta di Legge dopo l’esame da parte della II Commissione Affari istituzionali ed Enti locali della Regione. .
Nel suo prudente apprezzamento, tale Commissione ha tenuto conto dei rilievi di illegittimità espressi dalla Dottrina prevalente sulle Leggi varate dalla Regione Toscana e dalla Regione Sardegna.
Secondo tale orientamento lanostra Costituzione riserva espressamente le materie dell’Ordinamento civile e quello penale all’esclusiva compe tenza legislativa dello Stato,tra cui rientra a pieno titolo il fine vita, come sancito ai sensi dal’art.117, comma 2, della Cost.(v.Bilotti e Vari, la Legge della Toscana, Avvenire 10 Feb 2025)
In effetti, non si può dubitare che la disciplina di una materia così deli-cata debba rientrare nella competenza esclusiva del Parlamento poiché occorrerebbe garantire un’elementare esigenza di uguaglianza, per evitare cioè che la disciplina dei rapporti tra privati e dell’individuazione delle condotte penalmente sanzionate possano cambiare da Regione a Regione.
Inoltre, occorre stabilire l’ambito di applicazione di fattispecie di reato poste a tutela della vita umana e di individuare il confine della c.d autodeterminazione terapeutica del paziente dinanzi ad un male incura bile che possa incidere sulla volontà del malato nella decisione.
Peraltro, l’infausta Proposta di Legge presentata alla Regione Lombar-dia, fa riferimento solo alle «modalità organizzative» per l’attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024
(v. commento dello stesso Autore, Fine Vita…ai Giudici l’ardua sentenza su questa Rivista, Lug 2024).
A questo punto appare lecito dubitare se la Legge varata non serva a riconoscere al paziente un diritto all’assistenza al suicidio, nei confronti delle strutture sanitarie convenzionate e del personale addetto poiché tale diritto sarebbe stato già riconosciuto, in presenza di precisi presup-posti sostanziali e procedurali, dalle decisioni del 2019 e del 2024 della Corte delle Leggi.
In ogni caso, dal ricorso avanzato dall’Associazione emergerebbe una sorta di forzatura della volontà del Consiglio Regionale non soggetta al controllo da parte della Giustizia Amministrativa, come ha affermato il TAR adito, sancendone la inammissibilità per “difetto di giurisdizione”.
- Le sentenze della Corte delle Leggi
Nel 2019 la Corte Costituzionale aveva richiesto al Parlamento di colmare un vuoto normativo in materia di “Fine Vita” ed aveva elencato i requisiti in possesso dei quali si può procedere al suicidio medicalmente assistito.
Sul punto va chiarito se la Corte delle Leggi abbia voluto riconoscere al paziente, in presenza di precisi presupposti, un diritto all’assistenza medica al suicidio o se un simile diritto possa essere affermato proprio da una Legge,come quella emanata dalla Regionedella Toscana, posto che essa finirebbe allora per incidere sull’Ordinamento civile e su quello penale poiché la Corte non ha mai riconosciuto al malato un tale diritto, neppure in presenza dei presupposti sostanziali e procedurali indicati nelle citate sentenze.
Invero, la Corte ha affermato con chiarezza l’impossibilità di desumere la generale inoffensività dello aiuto al suicidio da un generico “diritto alla autodeterminazione individuale”, così riconoscendo il preminente rilievo costituzionale del principio di “indisponibilità della vita umana” come pure la legittimità costituzionale della norma penale che sanzionava l’assistenza al suicidio.
Inoltre, benché la Corte abbia riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza da parte dei sanitari, la stessa ha anche precisato che la propria decisione «si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici» poiché “resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o meno, a esaudire la richiesta del malato».
In nessun caso, dunque, una richiesta di assistenza al suicidio deve ritenersi vincolante nei confronti del personale sanitario, neppure laddove ricorrano i presupposti per la non punibilità del reato e tanto meno esiste un correlato diritto del paziente poiché la giurisprudenza della Corte non ha mai riconosciuto ad essi alcuna pretesa suicida esigibi- le dai sanitari.
Ne consegue la manifesta l’illegittimità costituzionale di proposte legislative, come quella rigettata dall’Assemblea Regionale Lombarda, per la palese violazione di un ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Va sottolineato che la stessa Corte, con le decisioni emanate, ha invitato il Parlamento a legiferare in subiecta materia ma non ha mai inteso riconoscere una competenza regionale al riguardo(!!)
In effetti la sentenza n.242/2019 era stata ritenuta come una “sentenza – legge” per stigmatizzare il carattere politico della decisione che eccede le competenze assegnate ai Giudici dalla Costituzione.
Sul punto, la decisione in questione assume essenzialmente come ricognitiva di un’esimente per chi aiuti al suicidio, in presenza delle quattro condizioni che riguardino il malato che “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Pertanto, la Corte, con la sentenza, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 580 C.P. in relazione all’art. 117, comma 2, Cost. sull’“Ordinamento civile e penale”, che attribuisce una competenza legi- slativa esclusiva dello Stato in materia.
La Corte, inoltre, aveva fornito alcune indicazioni al Legislatore ricor-rendo ad una formulazione di tipo “normativo” indicando. quali dovrebbero essere, alla luce del dettato costituzionale, le linee generali della normativa in materia.
Quanto al preteso fondamento di una qualche competenza legislativa regionale in materia di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, ha destato molte perplessità alla Corte l’inquadramento di una procedura medicalizzata che conduce alla morte nell’ambito della materia della “tutela della salute”, a differenza di quanto concerne, ad esempio, l’utilizzo delle cd “cure palliative”.
Invero, questa chiave di lettura condurrebbe a presupporre che i principi fondamentali della materia de qua andrebbero ricavati direttamente da una sentenza .che, in materia di Ordinamento penale interferisca, sul piano dei rapporti con il Parlamento, che risulterebbe tagliato fuori dalle proprie competenze ove tale decisione della Corte potesse essere intesa come diretta anche ai consessi regionali. (!!)
Questa interpretazione si porrebbe, comunque, in violazione del citato l’art. 117, co. 2, lett. l) e m),della Costituzione che riservano esclusivamente allo Stato la competenza legislativa in materia di Ordinamento penale, come anche nel caso di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, senza che su questo possano interve- nire ingiustificabili disparità di trattamento per casi analoghi sul territorio nazionale.
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Le prerogative che la Costituzione riconosce al Parlamento nazionale ed il principio di eguaglianza (art. 3, in relazione all’art. 117, co. 3, Cost.), esige che i principi fondamentali di una materia di legislazione regionale vadano contenuti in una Legge del Parlamento nazionale, in quanto è lo Stato l’unico soggetto capace di garantire ai diritti inviolabili dell’Uomo un eguale trattamento sull’intero territorio nazionale, escludendo, così, ogni fondamento giuridico anche alle pratiche di c.d. “turismo della morte” in altri Stati, come si legge sulla stampa quotidiana,ad opera della già citat Associazione Coscioni.
- Il nuovo intervento della Consulta
Il 4 novembre la Corte Costituzionale è stata chiamata ad esaminerà il ricorso del Governo che ha impugnato la legge della Toscana (v.il commento di Fr. Spasiano sulla Riv Il Dubbio del 5 Nov. 2025).
Il nodo che la Corte Costituzionale scioglierà nei prossimi giorni sul fine vita è talmente importante che il Parlamento, di fatto, ha messo in pausa i lavori sul DDL della maggioranza in attesa di conoscere la decisione dei Giudici.
Lo stallo sul testo all’esame del Parlamento dipende ufficialmente dai pareri della commissione Bilancio, che ancora mancano, e senza i quali non si può procedere all’esame degli emendamenti nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali di Palazzo Madama.
Ma prima di tutto,va risolto il “dilemma” politico e tecnico sulla questione della competenza a legiferare in materia di fine vita ossia se competa allo Stato o alle Regioni, nonostante i citati rilievi mossi dalla Dottrina sulle Leggi già varate dalla Toscana e dalla Sardegna.
La questione è giunta all’esame della Corte, dove si è svolta l’udienza pubblica sulla legge della Toscana,la prima Regione in Italia a dotarsi di una Legge a Febbraio, come innanzi ricordato, ma poco dopo denunciata di illegittimità dal Governo .
Per Palazzo Chigi, infatti, la legge violerebbe l’articolo 117 della Costitu zione, che, come ricordato, riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e inciderebbe su “diritti personalissimi come vita e integrità fisica”, che non rientrano nei poteri legislativi regionali.
Da questo è scaturito .il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, con la tesi sostenuta in udienza da Giancarlo Caselli, per il quale spetta esclusiva- mente al legislatore statale determinare il punto di equilibrio tra il dovere di tutelare la vita e il diritto all’autodeterminazione del singolo ad avvalersi del procedimento per il SMA.
Si tratta di un necessario bilanciamento nei casi di fine vita da suicidio assistito le cui regole di accesso sono state scritte dalla stessa Consulta con la sentenza 242 del 2019 come sopra commentata.
Si tratta di assumere una decisione storica, su cui si fonda da opposte prospettive sia la linea della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la difesa della Regione Toscana.
Per i difensori della Regione è la stessa la Corte Cost. ad aver operato quel bilanciamento che chiede il Governo e la Legge approvata si limite- rebbe ad applicare regole già scritte, stabilendo tempi e procedure certe, senza nulla aggiungere né togliere ai principi fissati dalla Consulta nella inerzia del Legislatore, sollecitato già con la sentenza del 2019 a colmare il vuoto normativo che, applicando tali principi .non esisterebbe anche alla luce della nuova sentenza n.135 del 2024 sui “trattamenti di sostegno vitale”, di cui si è estesa l’interpretazione.
Ne costituirebbe riprova la sentenza emessa la scorsa estate, e commen tata su questa Rivista, sul caso di “Libera”, la 55enne toscana affetta da sclerosi e paralizzata dal collo in giù, che richiederebbe l’intervento di un medico per la somministrazione del farmaco letale nella impossibilità di provvedervi direttamente a causa della grave malattia sofferta.
Pronunciandosi sulla pur dolorosa vicenda, la Corte ha ribadito il ruolo di garanzia del Servizio sanitario nazionale nei percorsi di fine vitaseguendo un modello che affida alle Asl, e dunque alle Regioni, le verifiche sulle singole richieste attraverso i pareri richiesti ai Comitati Etici territoriali.
Tuttavia, per l’Avvocatura dello Stato, anche in questi casi, l’esigenza di uniformare la disciplina del fine vita sul territorio nazionale può essere assicurata soltanto dal Parlamento.
Per contro, secondo la difesa regionale, è proprio l’inerzia del Legislatore ad aver determinato una disparità di trattamento nelle diverse Regioni seguita dai ricorsi sottoposti all’esame della Consulta
In definitiva secondo questa opinione del difensore, “non ci sarebbe stata alcuna invasione della potestà esclusiva dello Stato poiché la Legge Toscana si sarebbe limitata a tutelare il “diritto alla salute”.
La legge in discussione al Senato,tuttavia,esclude che possa essere la sanità pubblica, perché il suicidio assistito è una scelta, e non un diritto all’assistenza sanitaria.
Non è un mistero, infatti, che il fronte più scettico tra gli oppositori ad una Legge nazionale, insieme a una parte del mondo cattolico, sia convinto dell’esigenza di legiferare proprio per arginare quelle che definisce le “fughe in avanti” delle Regioni ove la Corte si pronunciasse in senso favorevole ad una regolamentazione regionale della delicata mate ria in discussione.
Novembre 2025
** Avvocato Cassazionista-Docente in Master per la Sicurezza,Criminalistica e Giustizia Riparativa Relatore in Convegni e Seminari.Autore di varie pubbli cazioni ed articoli di Diritto e Procedura penale,Criminologia,Diritto dell’Immi grazione.e Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane