FINE VITA patologie irreversibili e libero consenso del malato terminale
Malati terminali con patologie irreversibili e opinioni differenti sul Fine Vita.
Di Mario Pavone**
Bisogna immaginarseli, allineati in presenza o video collegati da casa, con le loro ferite, seduti sulle carrozzine e tutto ciò che occorre per restare in vita, con i segni del dolore che raschia dentro, ma anche della fierezza.
Ognuno con il proprio carico di sofferenze intollerabili, che in molti casi li hanno resi immobili, incapaci di parlare se non attraverso sintetizzatori vocali, eppure ognuno determinato nella propria dottrina animato da una speranza oltre ogni disperazione sia che sia quella di restare comunque su questa terra, senza avere una porta di servizio dalla quale uscire quando proprio non si sopporta più, oppure di andarsene secondo la propria volontà.
Il problema irrisolto è sempre quello:
quando e se decide il malato terminale a occhi aperti,come ha scritto sulle pagine del Corriere della Sera del 23 Giugno 2026 Marco Ascione con un prege-vole scritto sul delicato tema.
La Consulta, è chiamata a pronunciarsi mentre la politica pare defilarsi come se il problema fosse solo dei malati.
Tuttavia La Corte,questa volta,è chiamata a pronunciarsi sul concetto di “sostegno vitale”, che proprio in base a una storica sentenza della medesima Corte, è uno dei requisiti per poter chiedere il suicidio assistito.
Gli altri sono che il malato sia affetto da patologia irreversibile, che questa condizione sia fonte di intolle- rabili sofferenze fisiche o psicologiche e che la persona sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Ed è questo quest’ultimo il problema più rilevante da affrontare per i Giudici della Consulta.
Gli stessi Giudici hanno già allargato, per un principio di uguaglianza, il perimetro del sostegno vitale, non limi-tandolo più al solo utilizzo di macchinari senza i quali il paziente morirebbe,ma estendendolo anche ad altri trattamenti salvavita.
È stata però una sentenza interpretativa, che ha lasciato un ampio margine di discrezione.
Ora l’eccezione è stata sollevata dal Tribunale di Bologna che si ingterroga se sia costituzionale legittimo questo requisito ossia se non sia discriminante chieder- lo, sebbene in presenza degli altri presupposti.
La Corte costituzionale è chiamata anche a decidere sulla legge sarda sul suicidio assistito alla quale il Governo si è opposto.
Ma vi è di più..Il silenzio dei giusti partorisce i mostri…
Il quarto caso avvenuto in Lombardia di suicidio medicalmente assistito porta con sé un ulteriore passaggio verso il diritto al fine vita. D.Z.,59enne di Giussano (Monza e Brianza) affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto in una struttura sanitaria e non a casa sua, come è invece avvenuto per gli altri pazienti che hanno scelto la stessa strada.
È la prima volta che accade in Italia, almeno tra le storie finora emerse.
Il Servizio sanitario regionale – secondo un iter già seguito in precedenza – tramite l’Asst Ovest Milanese ha fornito il farmaco letale, gli strumenti perché il paziente se lo autosomministrasse, il personale sanitario che monitorasse la situazione e ha garantito l’intera procedu- ra in un ospedale: il 59enne non ha voluto tornare a casa.
D’altra parte già da alcuni anni era assistito in una residenza sanitaria per disabili. Domenico ha inoltre scelto di donare il proprio corpo alla ricerca.
La Regione aveva approvato a maggio un vademecum sul fine vita, in assenza di una legge nazionale o regionale.
L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso contesta però la Coscioni, ricordando la “volontà del paziente, prima della procedura, che la sua morte non venisse strumentalizzata e usata. Possiamo confermare che il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste dalle indicazioni regionali e in osservanza dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte costituzionale”.
- l Consenso libero ed informato
Come ricordano gli studiosi della materia(v.infra art.Gabriella Luccioli) in questi tempi l’ evoluzione della scienza e l’utilizzo sempre più marcato di sofisticate biotecnologie hanno reso possibile la cura ed il controllo in passato neppure immaginabili di molte gravi patologie e hanno portato alla scoperta di trattamenti che, senza procurare la guarigione, possono protrarre per un tempo indefinito l’esistenza, in una dolorosa scissione tra vita biologica e vita biografica.
Tali progressi sul piano scientifico hanno al tempo stesso sollevato problematiche di difficile soluzione sulle condizioni e sui limiti del trattamento terapeutico, impegnando i giudici, nel silenzio fino a ieri assordante del Legislatore, a delineare un quadro di principi e a fornire risposte il più possibile certe ed armoniche, che per loro natura devono passare attra- verso le strettoie del processo.
E’ il caso in particolare di una persona in stato di incoscienza irreversibile o a quelli di malattie degene-rative accompagnate da sofferenze intollerabili.
Osservava Stefano Rodotà in uno scritto del lontano 2005 che il diffondersi ed il radicarsi di tecnologie per la sopravvivenza ha fatto emergere una presa di coscienza
collettiva sulla possibile dimensione della morte: non più l’ attimo in cui ci si congeda dalla vita, ma l’ esito di un tragitto sempre più lungo e doloroso, che può chiudere i corpi in una prigione in un cammino lunghissimo senza speranza.
Sul punto,nel trattare questioni così delicate appare indispensabile fare riferimento ai principi costituzionali.
Il richiamo è innanzi tutto all’ art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’ uomo, nonchè all’ art. 32 della Costituzione, che dando forma nel nostro sistema al principio dell’ habeas corpus, secondo l’ antica formula che impegnava il sovrano a non mettere mano sul corpo dei cittadini, definisce la salute come fondamentale diritto dell’ individuo, adottando una definizione che si discosta dall’ abituale riferimento del costituente all’ inviolabilità dei diritti.
Nel sancire che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposi- zione di legge e che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana l’ art. 32 detta una disciplina più stringente di quella contenuta nell’ art. 13, che prevede la riserva di legge e di giurisdizione per ogni restrizione della libertà personale, ed esprime uno dei principi più forti della Carta costituzionale, in quanto pone il rispetto della dignità della persona come un limite che neppure la legge può superare.
Va altresì ricordato che la legge n. 833 del 1978 istitutiva del SSN dispone all’ art. 1 che La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana e sancisce all’ art. 33 che gli accertamenti e i trattamenti sanitari hanno carattere di norma volontario.
Sul piano internazionale è immediato il richiamo alla Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata dall’ Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, che ha come proprio oggetto e propria finalità la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano ed afferma all’ art. 5 che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Va ancora segnalato che la Carta fondamentale dei diritti dell’Unione adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 all’ art. 3 riconosce insieme il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica e il rispetto del suo consenso libero e informato.
Anche il codice di deontologia medica del maggio 2014 ribadisce il principio di autodeterminazione terapeutica, disponendo all’ art. 35 che il medico non intraprende nè prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, ed all’ art. 38 che il medico tiene conto delle dichiara- zioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta.
Questo quadro di riferimento rende evidente che nel nostro Ordinamento è già sancito il principio che solo il consenso informato dà legittimazione e fondamento ad ogni intervento sanitario, salvi ovviamente i casi eccezionali di trattamenti obbligatori previsti dalla legge: in mancanza del consenso, assunto come ineliminabile presidio dell’ autodeterminazione, che deve essere consapevole e fondarsi su un’ alleanza terapeutica tra medico e paziente, l’ intervento del medico non è lecito, anche ove la posta in gioco sia la salvezza della vita, ed è suscettibile di integrare gli estremi di reato.
In tale prospettiva il consenso integra il momento di sintesi tra due diritti fondamentali, quello alla inviola- bilità della persona, nella quale è ricompreso il potere di disporre del proprio corpo, e quello alla salute.
Come appare evidente, la necessità del consenso fa uscire il malato dal cono d’ ombra della soggezione all’ attività del sanitario e gli riconosce il ruolo di protago-nista in ogni decisione che coinvolga la sua salute, rovesciando la gerarchia tra chi cura ed il destinatario delle cure.
Il medico resta depositario della conoscenza e dell’esperienza che il trattamento richiede, ma la libertà di determinazione del paziente assume in ogni caso valore primario e condizionante delle prestazioni del sanitario.
Nel rifiutare il principio della sopravvivenza ad ogni costo e nel restituire al malato ogni decisione sul curarsi o sul non curarsi l’ordinamento rimette nelle sue mani la possibilità di finire la vita con dignità.
E’ immediato il richiamo al pensiero di Seneca, il quale affermava che la qualità della vita è più importante della sua durata.
Non è peraltro seriamente contestabile che il consenso debba riguardare non solo l’ inizio, ma anche la stessa
prosecuzione di un trattamento già in atto, stante la piena equiparabilità dal punto di vista concettuale delle due ipotesi, con la conseguenza che la richiesta di sospendere le cure, anche quelle salvavita, deve essere recepita e rispettata dal medico, senza che possa configurarsi in tali situazioni un caso di eutanasia passiva, fonte di responsabilità penale, né una violazio- ne di regole deontologiche.
Ne consegue che il dissenso del malato fa venir meno il dovere di curare e al contempo fa sorgere l’ opposto dovere di rispettare la sua volontà.
A tali principi la nostra giurisprudenza si è ispirata in numerose decisioni, a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 21748 del 2007 (detta sentenza Englaro), la quale ha ricordato che la libertà di rifiutare le cure mediche non può arrestarsi neppure dinanzi alle terapie salvavita, dovendosi escludere che il diritto alla autodeterminazione terapeutica incontri un limite allor- chè dal suo esercizio consegua il sacrificio del bene della vita.
Come afferma,infatti, Gabriella Luccioli (Consenso infor- mato e disposizioni sul fine vita tra giurisdizione e legi- slazione)
Secondo la studiosa, occorre fare riferimento alla Ordinanza della Corte di Assise di Milano del 14 febbraio 2018 che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’ art. 580 c.p. nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa a quelle di istigazione, negando quindi rilevanza al loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione che non incidono sul percorso deliberativo dell’ aspirante suicida siano sanzionabili nella stessa misura di quelle di istigazione, per contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 Cost.
Premesso che la Corte di Assise afferma l’esistenza del diritto di morire, ritenendolo implicato dalla nostra Costituzione, dalla CEDU, dalla giurisprudenza della Corte Europea e da ultimo dalla legge n. 219 del 2017 come espressione del principio di autodeterminazione, il dubbio di incostituzionalità sollevato investe innanzi tutto la previsione come delitto del mero aiuto a compiere legittimamente un atto di libertà, per il rispetto che la Costituzione e le Carte sovranazionali impongono di attribuire all’ autonomia e alla dignità della persona nella gestione della fine della propria vita.
Richiamata la distinzione tra le condotte di istigazione – la cui capacità di ledere il bene giuridico tutelato non ha ragione di contestare, in quanto per definizione dirette ad incidere sul percorso psichico del soggetto passivo, inducendolo alla scelta di morte – e quelle di aiuto, in alcun modo influenti sul processo deliberativo dell’ aspirante suicida, la Corte di Assise ritiene che il ricono-scimento del diritto della persona ad autodeterminarsi anche nella direzione della scelta di morte faccia dubi-tare della compatibilità con i principi costituzionali della previsione come illecito penale del comportamento di chi si limiti a svolgere una attività di mero supporto al soggetto che da solo non sappia o non possa mettere in atto il suo proposito, così ponendosi come mero strumento per la relativa attuazione.
La medesima Corte dubita inoltre della logicità della previsione di identica sanzione per le diverse condotte esaminate, atteso che l’attività di istigazione o di rafforzamento del proposito investe e condiziona l’autonomia della persona, spingendola al suicidio, mentre quella di aiuto non incide sulla libera volontà del soggetto che abbia autonomamente adottato la deci-sione di uccidersi.
Ma vi sono alcune criticità nel provvedimento.
L’ Ordinanza della Corte di Assise non appare condivi-sibile dove afferma l’ esistenza di uno specifico e autonomo diritto a morire.
Sul ounto va va sottolineato al riguardo che sia la sentenza Englaro, che aveva negato la configurabilità nell’ ordinamento di un diritto siffatto, sia la sentenza della Corte di Strasburgo 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito in materia di suicidio assistito, la quale aveva escluso che l’ art. 2 della Con- venzione potesse essere interpretato come attributivo del diritto di morire.
Né l’esistenza di un tale diritto può essere desunta dal tenore complessivo della legge n. 219 del 2017.
Quanto alla distinzione dell’ aiuto dall’ istigazione o dal rafforzamento dell’ altrui proposito di suicidio, osservo che tale differenziazione, molto chiara sul piano concet-tuale, può nella pratica risultare sfuggente, così da esigere una attenta analisi dell’ efficacia causale degli specifici comportamenti posti in essere rispetto alla formazione della decisione del malato.
Ed invero anche la consapevolezza di quest’ ultimo di poter contare su un aiuto promesso e ritenuto indispen-sabile può portare al rafforzamento di un proposito appena abbozzato.
- Conclusioni
Spetta ora alla Consulta fissare il punto di rilevanza penale della condotte ispirate da finalità umanitarie, fermo il principio del nostro ordinamento che la vita non può essere violata da soggetti terzi e ferma quindi la divaricazione tra disponibilità della vita da parte del suo titolare, cui non può essere imposto il dovere di vivere, ed indisponibilità della vita stessa da parte di soggetti terzi .
Resta da chiedersi come possano il Parlamento e l’attuale maggioranza preferire lo stallo, considerato che, come noto, neppure i vescovi italiani si oppongono a un intervento sul fine vita che tenga conto anche dei criteri della Consulta mentre proliferano le leggi regio- nali incontrollate come abbiamo chiarito in pasato su questa stessa Rivista.
Servirebbe una legge, quindi, proprio per stabilire, per esempio, che non esiste un diritto al suicidio, perché mai in tali termini la Corte costituzionale l’ha codificato.
E anzi, per prima cosa, andrebbero potenziate o attuate le cure palliative in tutta Italiaconsiderato che in ogni sentenza la Consulta lo ricorda al Legislatore.
La Società italiana di cure palliative ha voluto specificare in questi giorni che la sua azione non si può in alcun modo confondere con il suicidio medicalmente assistito: “Si tratta di due risposte diverse a due domande diverse entrambe meritevoli di rispetto, ma non sovrapponibili sul piano clinico, etico e organizzativo.
La distinzione è rilevante anche per i cittadini.
Significa evitare che il fine vita venga raccontato attra-verso categorie semplificate o contrapposizioni ideolo- giche ms sopratutto chiarire che una persona malata deve poter accedere a informazioni comprensibili, cure adeguate, ascolto competente e percorsi assistenziali capaci di rispettarne la volontà”.
Ma sopratutto, si ricorda, “il diritto alle cure palliative deve essere effettivo, non soltanto dichiarato: una scelta può essere davvero libera solo se la persona conosce le alternative disponibili e se queste alternative sono concretamente accessibili”.
Per l’ennesima volta la Corte costituzionale deciderà ma, soprattutto,ancora una vvolta sarà chiesto al Parlamento di fare un passo per chiarire i diritti fri malati terminali.
Settembre 2026
** Avvocato Cassazionista-Docente in Master per la Sicurezza, Criminalistica e Giustizia Riparativa Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni ed articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia, Diritto dell’Immigrazione. e Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane.