IL PENSIERO MEDITERRANEO

Incontri di Culture sulle sponde del mediterraneo – Rivista Culturale online

IL MASCHILISMO NELLE RELAZIONI VIOLENTE

Il maschilismo genesi della violenza di genere

di Claudia Trani**

Il maschilismo, inteso come ideologia culturale che attribuisce agli uomini un ruolo di supremazia e alle donne uno di subordinazione, costituisce uno dei principali fattori strutturali nella genesi della violenza di genere.

Questo fenomeno non si manifesta soltanto nella violenza fisica, ma anche in forme più subdole: psicologiche, economiche, sociali e simboliche. In questo contributo si analizzeranno le radici culturali del maschilismo, le sue ricadute sulle relazioni affettive e coniugali, e le risposte normative e giurisprudenziali fornite dall’ordinamento italiano.

1. Il maschilismo come struttura culturale

Le disuguaglianze di genere si sono storicamente radicate in pratiche sociali ed economiche di lunga durata. Già nell’epoca neolitica, l’introduzione dell’agricoltura e la nascita di modelli stabili di trasmissione del patrimonio hanno contribuito a rafforzare il controllo maschile sulla famiglia e sulla discendenza. In tale contesto, il corpo femminile veniva spesso subordinato a funzioni riproduttive e la maternità interpretata come fattore passivo della procreazione, a differenza del ruolo attivo riconosciuto al maschio.

Nel tempo, questi elementi si sono trasformati in stereotipi di genere: la donna è associata alla cura, all’affettività, alla docilità (communality), mentre l’uomo alla forza, all’autonomia, alla leadership (agency). Sebbene tali caratteristiche possano essere presenti in entrambi i sessi, la cultura patriarcale ha reso questi tratti rigidi, prescrittivi e discriminatori.

2. Maschilismo e relazioni violente

Nelle relazioni affettive, la violenza maschilista può assumere forme molteplici:

  • Violenza fisica e psicologica (percosse, minacce, insulti, umiliazioni);
  • Controllo economico (impedire alla donna di lavorare o gestire autonomamente le risorse);
  • Violenza sessuale o coercitiva (atti non consensuali all’interno della coppia);
  • Violenza simbolica, come il linguaggio degradante, la colpevolizzazione della vittima, l’isolamento sociale.

Tali condotte si fondano spesso su uno schema di potere secondo cui la donna che contraddice o abbandona il partner “merita” una punizione. È in questo contesto che si manifesta il cosiddetto sessismo ostile, ma anche il sessismo benevolo, che apparentemente tutela la donna ma la vincola a ruoli subordinati.

3. Quadro normativo italiano

L’ordinamento italiano ha progressivamente rafforzato gli strumenti di contrasto alla violenza di genere, prevedendo e revisionando alcune norme.

Relativamente al codice penale:

  • Art. 572 c.p.Maltrattamenti contro familiari o conviventi: punisce con la reclusione da tre a sette anni chi maltratta una persona della famiglia o convivente.
  • Art. 609-bis c.p.Violenza sessuale: reato punito con reclusione da sei a dodici anni, anche se commesso all’interno della relazione affettiva.
  • Art. 612-bis c.p.Atti persecutori (stalking): prevede la reclusione da uno a sei anni e otto mesi.
  • Art. 610 c.p.Violenza privata, e altre fattispecie rilevanti nei casi di coercizione.

Legge n. 69/2019 (“Codice Rosso”)

La legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come “Codice Rosso”, ha rafforzato le misure di tutela delle vittime di violenza domestica, introducendo:

  • Tempi rapidi per la trattazione delle denunce;
  • Reati specifici come il revenge porn (art. 612-ter c.p.);
  • Nuove aggravanti e sanzioni più severe.

Legge n. 168/2023

La legge 24 novembre 2023, n. 168, ha ampliato l’efficacia delle misure di prevenzione e tutela:

  • Introduzione dell’ammonimento d’ufficio da parte delle forze dell’ordine;
  • Obbligo di informazione immediata alla Procura;
  • Rafforzamento delle misure cautelari e aggravamento delle pene.

Fonti sovranazionali

  • Convenzione di Istanbul (ratificata con L. 77/2013), che impone obblighi agli Stati in materia di prevenzione, protezione e repressione della violenza contro le donne.
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, artt. 1, 3, 21.
  • CEDU, artt. 3 (divieto di trattamenti inumani), 8 (vita privata e familiare), 14 (divieto di discriminazione).

4. Giurisprudenza rilevante

Maltrattamenti anche verso uomini

In epoca più recente, si assiste al fenomeno di violenza agita dalla donna verso l’uomo tant’è che è intervenuta anche la Cassazione penale, sez. VI, con sentenza  n. 36885/2023, la quale ha stabilito che il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) può configurarsi anche quando la vittima è un uomo, a testimonianza del fatto che la violenza non è esclusivamente “di genere” in senso unidirezionale, pur essendo la donna la vittima prevalente nella prassi giudiziaria.

Linguaggio sessista nelle sentenze

In diverse pronunce, i giudici hanno usato espressioni che implicano colpevolizzazione della vittima (es. “comportamento provocatorio”, “atteggiamento ambiguo”), violando il principio di imparzialità e di non discriminazione. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che simili argomentazioni sono inaccettabili e fuorvianti.

Corte Costituzionale e discriminazione sistemica

La sent. n. 211/2023 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una norma dell’ordinamento penitenziario che discriminava le donne in maternità nei concorsi pubblici, in violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione.

5. Criticità e prospettive

 Stereotipi nella giurisprudenza

Persistono nel linguaggio giurisprudenziale bias impliciti che minano l’efficacia della tutela. È necessario un maggiore controllo, anche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sulle motivazioni delle sentenze.

Formazione specialistica

La formazione delle forze dell’ordine, dei magistrati e degli avvocati sulla violenza di genere è ancora insufficiente. La legge n. 168/2023 prevede moduli formativi obbligatori, ma la loro effettiva implementazione rimane incerta.

Misure di supporto

La protezione della vittima non può essere solo giuridica: è essenziale il rafforzamento dei centri antiviolenza, servizi di assistenza psicologica, e il sostegno economico e abitativo per le donne che denunciano.

Nella generalità dei casi si afferma che maschilismo nelle relazioni violente non è un retaggio del passato, ma una struttura attiva che condiziona comportamenti, relazioni e anche l’interpretazione delle norme giuridiche. La risposta dello Stato deve essere articolata, integrando legislazione efficace, giurisprudenza evolu tiva e prevenzione culturale.

La violenza, in qualunque forma si presenti, non è mai giustificabile. Essa deve essere riconosciuta, contrastata e sanzionata senza alcuna ambiguità.

Bibliografia:

  • Godelier, M., Il corpo, il sesso e il potere, Einaudi, Torino, 2007.
  • Eagly, A. H., Wood, W., Social Role Theory of Sex Differences and Similarities, in Handbook of Theories of Social Psychology,

settembre 2025

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** Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Trieste, perfezionata in

Violenza di genere presso la stessa l’Università, master di 2° liv. in

Psicopatologia forense e criminologia presso l’Università di Firenze,

esperta ex art. 80 O.P Corte d’Appello di TS, formatrice….


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