Islam al plurale. Anatomia di una semplificazione
Islam al plurale. Anatomia di una semplificazione
di Simona Mazza
Circa due miliardi di musulmani vivono in paesi, culture e ordinamenti profondamente diversi. Ridurre l’Islam a un magma uniforme significa confondere religione, interpretazioni giuridiche, tradizioni sociali e fenomeni politici che hanno origini e caratteristiche differenti
Quando una parola diventa un continente

«L’Islam è tutto uguale». È una formula semplice, immediata e molto diffusa. Un delitto commesso da un musulmano diventa un delitto dell’Islam; un regime teocratico viene assunto come modello politico implicito di ogni credente; un versetto estratto dal Corano finisce per trasformarsi nel programma di vita di una popolazione immensa. Iraniani e senegalesi, indonesiani e marocchini, mistici sufi e salafiti, medici di Milano e contadini del Pakistan, donne che scelgono il velo e donne costrette a portarlo, osservanti e musulmani culturali vengono così raccolti sotto un’unica definizione.
Il primo problema, ancora prima della teologia, riguarda il modo in cui costruiamo le categorie.
Prendere sul serio questa distinzione consente anche di affrontare con chiarezza ciò che nell’Islam contemporaneo interroga le società europee. Interpretazioni patriarcali della tradizione islamica hanno attraversato i secoli; alcuni ordinamenti comprimono tuttora la libertà femminile richiamandosi alla religione; fondamentalismi, jihadismi, segregazioni, matrimoni forzati e persecuzioni delle minoranze sessuali appartengono alla storia presente. In determinati Stati, inoltre, la norma religiosa entra direttamente nel diritto penale. Sono questioni reali e proprio per questo meritano nomi precisi.
La parola Islam, da sola, racconta molto meno
Essa indica infatti una religione, una tradizione giuridica, un universo culturale e quasi quattordici secoli di storia vissuti da società profondamente diverse. Lo storico Ira Lapidus ne sottolineava la natura insieme religiosa, comunitaria e culturale, mentre la distribuzione geografica contemporanea rende ancora più evidente la varietà del fenomeno. Secondo le più recenti stime globali elaborate dal Pew Research Center sulla base dei dati del 2020, i musulmani sono circa due miliardi e rappresentano poco più di un quarto della popolazione mondiale; la maggioranza vive, peraltro, fuori dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Già la geografia incrina l’immagine di un Islam interamente arabo e mediorientale. (Fonti: Treccani, «Islamismo», Enciclopedia delle scienze sociali; Pew Research Center, Global Religious Change, 2025).
Prima del musulmano viene il testo
Conviene partire dal Corano, poiché proprio il libro sacro costituisce spesso il primo argomento di chi sostiene l’uniformità dell’Islam. «Leggono tutti lo stesso libro», si osserva.
Il dato è corretto; le conseguenze che se ne ricavano sono assai meno immediate.
Per la fede islamica il Corano è la parola di Dio rivelata a Muhammad attraverso l’angelo Gabriele. Le proclamazioni appartengono grosso modo al periodo compreso fra il 610 e la morte del Profeta, avvenuta nel 632. La tradizione musulmana colloca una prima raccolta dopo la morte di Muhammad e la successiva fissazione del testo sotto il califfo ʿUthmān, pochi decenni più tardi. L’ordine attuale delle sure, inoltre, coincide soltanto in parte con la cronologia della predicazione.
Diverse stratificazioni
Qui appare una differenza importante rispetto alla Bibbia, che è una biblioteca di testi nati in epoche, lingue, ambienti e generi differenti attraverso una storia redazionale durata secoli. Il Corano appartiene invece a un arco temporale molto più concentrato e raggiunge presto una forma canonica. Ciò che si dilata enormemente è la sua storia interpretativa.
Fra la pagina e la vita del credente si dispongono infatti il tafsīr, cioè l’esegesi coranica, gli hadith, che raccolgono tradizioni relative a parole e azioni del Profeta, la sunna, intesa come modello profetico, e infine il fiqh, lo sforzo umano attraverso il quale i giuristi elaborano la norma. Proprio il significato originario di fiqh, «comprensione», aiuta a cogliere quanto sia improprio immaginare la sharia come un codice civile e penale già scritto, articolo per articolo, nel Corano.
La sharia indica idealmente la via conforme alla volontà divina; il fiqh è il lavoro con cui generazioni di studiosi hanno cercato di tradurre quella via in diritto. Ne sono nate scuole, interpretazioni e soluzioni concorrenti. Nel sunnismo, per esempio, si consolidarono le scuole hanafita, malikita, shafiita e hanbalita, storicamente riconosciute come legittime pur divergendo su numerose questioni.
Lo stesso Corano ha dunque prodotto, attraverso la storia, tradizioni giuridiche differenti.
Il versetto scomodo
La questione acquista un peso particolare quando riguarda le donne, terreno sul quale qualsiasi indulgenza apologetica finirebbe per impoverire l’analisi.
Il versetto 4,34 della sura al-Nisāʾ, «Le donne», costituisce uno dei luoghi più controversi del Corano. Nel passo compare, a proposito del nushūz della moglie, il verbo ḍaraba. Gran parte dell’esegesi premoderna lo interpretò nel significato di «colpire» e i giuristi discussero modalità e limiti di quella facoltà disciplinare, distinguendo una percossa ritenuta ammissibile da una violenza giudicata eccessiva. La studiosa Ayesha Chaudhry, attraverso l’esame di secoli di commentari e testi giuridici, ha mostrato quanto quella lettura fosse inserita in una concezione gerarchica del matrimonio.
Nel pensiero musulmano moderno, tuttavia, proprio quel versetto è diventato uno dei luoghi di maggiore conflitto ermeneutico. Riformisti e studiose musulmane hanno riesaminato ḍaraba, il concetto di qiwāma, le tradizioni relative alla condotta di Muhammad e l’etica complessiva del Corano, giungendo a letture egualitarie oppure fortemente restrittive rispetto a qualsiasi facoltà di violenza. Hadia Mubarak ha ricostruito la distanza esistente fra molte interpretazioni medievali e quelle contemporanee, mostrando anche quanto profondamente sia cambiato lo stesso genere esegetico. (Fonte: Hadia Mubarak, Rebellious Wives, Neglectful Husbands, Oxford University Press).
La storia di 4,34 contiene tanto una consistente eredità patriarcale quanto il conflitto contemporaneo intorno al suo significato. Ridurre l’una o l’altro produce, in entrambi i casi, una lettura incompleta.
Uccidere, lapidare, combattere
Una sovrapposizione altrettanto frequente riguarda la lapidazione dell’adultera. Il Corano 24,2 prescrive cento frustate per lo zinā, termine che indica il rapporto sessuale illecito; la pena della lapidazione, il rajm, per determinate forme di adulterio appartiene invece alla tradizione degli hadith e alla successiva elaborazione del diritto islamico classico. La distinzione fra testo coranico, tradizione profetica e costruzione giurisprudenziale rappresenta in questo caso un elemento storico essenziale. (Fonte: Cambridge University Press, studi sulla formazione della pena islamica dell’adulterio).
Attribuire direttamente al Corano la prescrizione di lapidare le adultere significa quindi collocare nel testo una norma che, in quella forma, deriva da un altro livello della tradizione religiosa.
Una cautela analoga accompagna il celebre versetto 9,5, spesso trasformato nella prova di un comando universale rivolto ai musulmani affinché uccidano gli «infedeli». Il passo contiene effettivamente un ordine di combattimento contro i politeisti, mentre il contesto della nona sura riguarda ostilità, alleanze e trattati con gruppi determinati dell’Arabia del VII secolo. Una parte della giurisprudenza islamica classica ne estese successivamente la portata; altre interpretazioni, soprattutto contemporanee, lo riconducono allo scenario bellico e pattizio nel quale nacque. La lettura di 9,5 e 9,29 come comando permanente di guerra offensiva dipende quindi da una precisa costruzione esegetica, nella quale ebbe un ruolo anche la dottrina dell’abrogazione. (Fonte: European Journal of International Law, Oxford University Press, vol. 24, n. 1).
Il testo rimane il medesimo; intorno ad esso cambiano le letture, le scuole e le circostanze storiche.
Anche la Bibbia ha attraversato la storia
Il confronto con il cristianesimo diventa utile quando serve a comprendere il rapporto fra testo antico e comunità contemporanea, anziché a costruire classifiche fra religioni più o meno crudeli.
Levitico 20,10 prevede la morte dell’adultero e dell’adultera; Deuteronomio 22 contiene la lapidazione in determinate fattispecie sessuali. Sono pagine realmente presenti nella Bibbia e appartengono a un antico ordinamento religioso e sociale. Il cristiano contemporaneo le legge attraverso il Nuovo Testamento, la tradizione ecclesiale, lo sviluppo teologico e una storia millenaria che ha profondamente modificato il rapporto fra precetto religioso e ordinamento civile.
La celebre scena della donna adultera presenta, inoltre, una vicenda filologica particolarmente interessante. Il racconto di Giovanni 7,53–8,11, quello dell’invito di Gesù a scagliare la prima pietra rivolto a chi sia senza peccato, manca infatti nei più antichi e autorevoli manoscritti del quarto Vangelo ed entra nella tradizione manoscritta in una fase successiva; la Chiesa cattolica lo accoglie comunque nel canone. Dietro una delle pagine più conosciute del cristianesimo si apre così una storia fatta di trasmissione, manoscritti, ricezione e interpretazione.
Un testo antico chiede dunque di essere letto insieme alla propria storia filologica, mentre una religione vissuta per secoli porta con sé trasformazioni teologiche, sociali e giuridiche. Il salto diretto dalla pagina antica al comportamento dell’uomo contemporaneo cancella tutto ciò che è avvenuto nel mezzo.
Quanti Islam abitano la parola Islam
Dopo il testo vengono le comunità, e con esse una pluralità che la parola Islam tende facilmente a nascondere.
La frattura più nota separa sunniti e sciiti e nasce già dalla questione della successione a Muhammad. Il sunnismo costituisce oggi la grande maggioranza dell’Islam mondiale; lo sciismo comprende a sua volta tradizioni differenti, fra cui quella duodecimana dominante nell’Iran contemporaneo, gli ismailiti e gli zaiditi. A queste si aggiunge l’ibadismo, dotato di una propria storia teologica e giuridica. All’interno di ciascuna famiglia si incontrano poi differenze di scuola, sensibilità religiosa, orientamento politico e cultura locale.
Il sufismo rende ancora più evidente quanto poco basti il singolare. Più che una «setta» separata, costituisce una grande corrente mistica e spirituale che ha attraversato soprattutto il sunnismo, raggiungendo anche ambienti sciiti e sviluppando confraternite, maestri, poesia, pratiche contemplative e una teologia centrata sull’esperienza interiore. Treccani lo definisce una disciplina di perfezionamento spirituale e ne ricorda, nella sua lunga storia, anche la capacità di opporsi all’irrigidimento legalistico della fede.
Fra Rābiʿa al-ʿAdawiyya, al-Ghazālī, Rūmī e Ibn ʿArabī si sviluppò un universo nel quale ricorrono l’amore divino, la conoscenza, l’ascesi e l’annientamento dell’ego. Collocarlo nella medesima casella ideologica dell’ISIS richiederebbe una categoria tanto vasta da diventare quasi inutile.
Entrambi, naturalmente, appartengono a vicende storiche che si sono richiamate all’Islam. È proprio questa constatazione a rendere necessarie le specificazioni. Sunnismo e sciismo duodecimano, sufismo e salafismo, islamismo politico e jihadismo salafita, tradizionalismo e riformismo indicano fenomeni che possono incontrarsi, combattersi, sovrapporsi oppure considerarsi reciprocamente eretici. Le parole, in questo caso, servono a vedere.
Iran, Taliban, jihadisti: chiamarli con il loro nome
Quando una donna iraniana viene perseguita perché rifiuta il velo obbligatorio, il soggetto politico responsabile è la Repubblica islamica dell’Iran, con la propria architettura teocratica sciita duodecimana e con le leggi attraverso le quali lo Stato disciplina l’abbigliamento femminile. La Missione internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull’Iran ha documentato le violenze connesse all’applicazione delle norme sull’hijab obbligatorio e ha chiesto alle autorità iraniane di abrogarle.
Quando le autorità talebane escludono ragazze e donne da vaste aree dell’istruzione e della vita pubblica, il riferimento preciso è invece al regime talebano, alla sua ideologia e alla particolare lettura della norma religiosa affermatasi nella storia politica afghana. UN Women documenta la chiusura dell’istruzione secondaria alle ragazze, il divieto universitario introdotto nel 2022 e l’estensione successiva delle restrizioni.
Quando un’organizzazione jihadista massacra civili, il fenomeno da analizzare è invece il jihadismo, con la sua genealogia ideologica, i suoi apparati di propaganda e le sue strutture politiche e militari.
La precisione rende la condanna più forte, perché permette di individuare responsabilità, dottrine, istituzioni e persone. La parola indeterminata «musulmani», al contrario, disperde il colpevole dentro una popolazione sterminata. Sarebbe come raccontare l’IRA attraverso la categoria dei «cattolici», il terrorismo suprematista cristiano attraverso la parola «cristiani» o l’Inquisizione come comportamento tipico del battezzato europeo contemporaneo.
Il patriarcato sa parlare molte lingue
La questione femminile richiede una distinzione ancora più sottile. In diverse società musulmane il patriarcato ha ricevuto una forte legittimazione religiosa e giuridica. La storia del fiqh familiare, della tutela maschile, della poliginia, del ripudio e del diverso valore attribuito in alcuni contesti alla testimonianza femminile contiene aspetti che una cultura giuridica contemporanea fondata sull’eguaglianza considera profondamente problematici.
Il possesso maschile della donna, tuttavia, appartiene a una storia molto più vasta e cambia linguaggio a seconda dei luoghi e delle epoche.
In Italia controllo del partner, gelosia, violenza domestica, persecuzione dell’ex compagna e omicidio attraversano territori e classi sociali. I dati Istat descrivono una violenza di genere largamente radicata proprio nelle relazioni affettive e documentano anche forme di violenza economica, dipendenza e violenza assistita dai figli. (Fonte: Istat, La violenza contro le donne, dati 2025).
La stessa storia giuridica italiana offre un esempio eloquente. Il cosiddetto delitto d’onore sopravvisse nel codice penale fino al 1981: l’articolo 587 prevedeva un trattamento attenuato per chi uccidesse il coniuge, la figlia o la sorella in determinate circostanze legate all’«onore» familiare. La legge 5 agosto 1981, n. 442 ne dispose l’abrogazione. Era diritto dello Stato italiano e apparteneva a una precisa forma storica del patriarcato.
Ricordarlo aiuta a osservare con maggiore precisione anche fenomeni appartenenti ad altre società. Quando una famiglia musulmana controlla, costringe o arriva a uccidere una figlia invocando l’onore, possono saldarsi cultura familiare, struttura patriarcale, condizione sociale, religione e interpretazione della tradizione. Comprendere quale elemento agisca e in quale misura appartiene al lavoro dello storico e del sociologo; il diritto penale, intanto, giudica il fatto e la responsabilità individuale.
E in Italia quale legge vale?
Su questo terreno il dibattito pubblico produce uno dei suoi equivoci più persistenti. L’Islam in Italia viene talvolta definito «illegale» poiché manca un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
L’articolo 8 dispone che tutte le confessioni religiose siano egualmente libere davanti alla legge e riconosce a quelle diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché questi risultino compatibili con l’ordinamento giuridico italiano. I rapporti specifici con lo Stato possono essere disciplinati attraverso le intese. L’elenco ufficiale delle intese approvate con legge comprende valdesi, avventisti, comunità ebraiche, ortodossi, buddhisti, induisti e altre confessioni, mentre manca tuttora un’intesa nazionale riferibile unitariamente all’Islam.
La Corte costituzionale ha chiarito il punto con particolare nettezza nella sentenza n. 52 del 2016: l’intesa costituisce lo strumento attraverso cui vengono regolati determinati rapporti con lo Stato e la sua assenza lascia intatta la libertà religiosa garantita dagli articoli 8 e 19 della Costituzione.
Nel 2017 il Ministero dell’Interno e alcune tra le principali organizzazioni musulmane sottoscrissero inoltre il Patto nazionale per un Islam italiano, fondato sull’adesione ai principi costituzionali, sulla trasparenza, sul contrasto alla radicalizzazione, sulla formazione degli imam e sul dialogo con le istituzioni. Il documento indicava espressamente anche un possibile percorso verso una futura intesa.
Sul piano individuale un credente può attribuire alla legge divina un’autorità morale superiore a quella umana, e convinzioni di questo genere appartengono, con forme differenti, anche al cristianesimo e all’ebraismo. Nello spazio civile italiano, però, l’azione incontra l’ordinamento della Repubblica. Maltrattamenti, violenza, costrizione, sequestro di persona, matrimonio forzato e omicidio vengono giudicati secondo la legge italiana.
La sharia può abitare la coscienza religiosa; il codice penale abita il tribunale.
L’“invasione” e i numeri
Rimane il timore che la crescita della popolazione musulmana conduca progressivamente a una sostituzione dell’ordinamento italiano con uno islamico.
Qui la demografia permette almeno di definire le dimensioni del fenomeno. La Fondazione ISMU ha stimato che, al luglio 2025, fra gli stranieri residenti in Italia vi fossero poco più di 1,7 milioni di musulmani, pari a circa il 31 per cento della popolazione straniera residente. Il dato riguarda, per definizione, gli stranieri e lascia quindi fuori i cittadini italiani di religione musulmana; rappresenta un ordine di grandezza, piuttosto che un censimento religioso complessivo. L’Italia contava all’inizio del 2026 quasi 59 milioni di residenti.
Su scala europea, il Pew Research Center stimava per il 2020 circa 45,5 milioni di musulmani, pari a circa il 6 per cento della popolazione del continente. Si tratta di una presenza demograficamente e culturalmente rilevante, che pone questioni concrete riguardanti integrazione, scuola, luoghi di culto, seconde generazioni, diritti delle donne, formazione religiosa e prevenzione della radicalizzazione. Trasformare questi dati nella previsione di un inevitabile assoggettamento politico richiede però una serie di passaggi che la demografia, da sola, non fornisce.
Prima che l’Islam diventasse soltanto paura
Nel dibattito contemporaneo si è prodotta anche una curiosa rimozione culturale. La parola Islam evoca ormai con rapidità terrorismo, velo, Iran e Afghanistan, mentre per molti secoli il mondo islamico significò anche Baghdad, Damasco, Cordova, Bukhara, biblioteche, osservatori, ospedali e grandi centri di traduzione.
Al-Khwārizmī appartiene alla storia dell’algebra e il suo nome sopravvive nella parola «algoritmo»; Ibn Sīnā, l’Avicenna dei latini, attraversò per secoli l’insegnamento medico europeo; Ibn al-Haytham diede contributi fondamentali alla storia dell’ottica; Ibn Rushd, Averroè, entrò con enorme forza nella filosofia scolastica europea. A Cordova, Toledo e nella Sicilia mediterranea testi greci, arabi, ebraici e latini passarono da una lingua all’altra, vennero commentati, trasformati e rimessi in circolazione.
Quel mondo conobbe gerarchie, guerre, persecuzioni e conflitti, insieme a scienza, metafisica, poesia, architettura e diritto. È precisamente questa compresenza di grandezza e violenza, splendore intellettuale e rapporti di potere, a renderlo una civiltà storica e non un’immagine costruita retrospettivamente per assolvere o condannare il presente.
Il prezzo politico della generalizzazione
C’è infine una conseguenza contemporanea della generalizzazione che merita attenzione. Dire a una persona musulmana integrata, magari nata e cresciuta in Europa, che la sua appartenenza religiosa la rende comunque sospetta significa attribuirle dall’esterno un’identità politica che potrebbe non riconoscere affatto.
La discriminazione, l’esclusione e il senso di ingiustizia compaiono nella letteratura europea sulla radicalizzazione fra i fattori capaci, insieme a molti altri, di aumentare la vulnerabilità di alcuni individui alla propaganda estremista. Gli studi sul fenomeno sottolineano al tempo stesso l’assenza di qualsiasi automatismo causale e la necessità di distinguere l’identità religiosa dai processi psicosociali di radicalizzazione. (Fonte: Commissione europea, EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation).
Compare qui un paradosso sgradevole. La propaganda jihadista racconta al giovane musulmano europeo che l’Occidente finirà sempre per respingerlo in quanto musulmano; il discorso islamofobo può consegnargli, dall’altra parte, la stessa rappresentazione del mondo. Cambia il giudizio attribuito a quell’identità, mentre la premessa rimane sorprendentemente simile.
Il mestiere difficile della precisione
Scrivere di religione significa anzitutto misurare le parole.
Il Corano contiene passi che pongono problemi seri alla sensibilità contemporanea e il diritto islamico reca con sé una lunga eredità patriarcale; alcuni regimi hanno trasformato particolari interpretazioni religiose in norme coercitive, mentre fondamentalismo e jihadismo hanno prodotto dottrine e movimenti politici capaci di esercitare una violenza estrema. Nella stessa storia sono cresciuti il sufismo, il riformismo, interpretazioni liberali, esperienze secolarizzate, tradizioni filosofiche e letture femministe dell’Islam.
Questa pluralità, spesso conflittuale, è ciò che il singolare tende a cancellare.
Un uomo che uccide sua figlia invocando l’onore risponde di un omicidio, qualunque giustificazione religiosa pretenda di offrirgli. Un jihadista appartiene a una precisa genealogia ideologica e politica; un regime teocratico risponde delle proprie leggi e delle proprie istituzioni. La parola «musulmano», invece, indica una persona che appartiene, culturalmente o religiosamente e secondo modalità assai diverse, all’universo dell’Islam.
Fra queste definizioni passa la distanza che separa l’analisi storica dalla generalizzazione.