IL PENSIERO MEDITERRANEO

Incontri di Culture sulle sponde del mediterraneo – Rivista Culturale online

La Regolarizzzazione fiscale delle attività di Prostituzione ed Escort

La legge e la giustizia

Di Mario Pavone**

Ha suscitato notevoli perplessità nell’Opinione Pubblica la notizia, diffusa dalla Stampa e sui MassMedia,che dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025 nel Registro delle Imprese.

Nel nuovo elenco compaiono,col Codice 96.99.92, i “Servizi di incontro ed eventi simili”,che esplicitamente includono le attività di prostituzione(sex worker ) e di servizi d accompagnamento(Escort).

Al di là dei sorrisi di circostanza,suscitati dalla singolare notizia ,è apparso chiaro ai Giuristi ed ai fautori di una seria regolamentazione di un fenomeno socialmente rilevante,che si è voluto,in tal modo,superare,a pié pari,la più rilevante necessità di affrontare sul piano legislativo il problema,specie con riferimento ala violenza a cui vengono sottoposte le le lavoratrici del sesso a  pagamento da parte di biechi sfruttatori senza scrupoli.

Peraltro,l’assimilazione alla prostituzione delle attività di accompagnamento svolte dalle Escort,che.benché a pagamento,nella maggior parte dei casi,avvengono senza alcun scopo ses suale getta alcune ombre sul provvedimento emanato.

Occorre,quindi,fare chiarezza sull’argomento.

  • Il Codice ATECO 2025

La nuova classificazione è motivata dalla necessità di sostituire la precedente allo scopo di descrivere in modo più accurato le nuove attività economiche, in base ai processi di innovazione e le recenti trasformazioni che hanno interessato sia l’eco nomia che la Società.

Come chiarito dal Comunicato Stampa,per la realizzazione della Tabella di riclassi ficazione,sia l’Istat che il Sistema Camerale hanno lavorato in parallelo e, inizial mente,in modo indipendente adottando metodi diversimcon incontri periodici che hanno consentito un confronto costante, ch henno cnsentito  la definizione della Tabella finale condivisa.

Invero,la classificazione del Codice ATECO 2025 viene attribuita all’esito di una serie di operazioni eseguite da esperti sia dell’Istat che del Sistema Camerale, che sono preordinate ad integrare le diverse informazioni a disposi zione.

Il Codice, attribuito ad ogni Impresa,viene aggiornato in modo automatico e, per un periodo transitorio, e in ogni “Visura” camerale sarà possibile trovare sia il nuovo che il precedente codice,mentre le nuove attività adottano direttamente la classificazione ATECO 2025.

Pertanto,il nuovo Codice ATECO viene attribuito dalla Camera di commercio in base alla Tabella operativa di riclassificazione Ateco 2022 – Ateco 2025 mentre il sistema fiscale non ha l’obbligo di effettuare alcuna riclassificazione d’ufficio ed  i e i singoli contribuenti,nell’adempimento delle proprie scadenze fiscali,potranno indicare l’attività economica svolta impiegando i Codici ATECO 2025 tramite la modulistica fiscale. 

L’elenco ATECO 2025 della attività economiche è strutturato in codici e titoli.

Tra le novità apportate,al Codice 96,che riguarda le “Attività di servizi alla persona”,è stato aggiunto il Codice 96.99 che disciplina “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.”,tra le quali è stato inserito quello 96.99.92 che concerne i “Servizi di incontro ed eventi simili”.

I dettagli vengono forniti nelle note esplicative della classificazione che,alla classe 96.99 “Altre attività di servizi alla persona n.c.a.” include le altre attività di servizi alla persona non classificate altrove,rivolte prevalentemente a singoli individui (non a clienti industriali e commerciali).

In tale elenco sono comprese,ad es.,le attività di studi di tatuaggi e piercing,i servizi di incontro e simili, l’organizzazione di feste e cerimonie.

Inoltre nella stessa classe sono compresi anche i servizi di cura degli animali da compagnia (animali domestici).

Ancora più nello specifico,al Codice 96.99.92 “Servizi di incontro ed eventi simili” corrispondono,sempre in base alla stessa nota esplicativa:

  • attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali;
  • fornitura o organizzazione di servizi sessuali,organizzazione di eventi di prosti tuzione o gestione di locali di prostituzione;
  • organizzazione di incontri e altre attività di speed networking.

Pertanto,grazie alle nuova classificazione introdotta,sarà possibile, anche per “le” e “i” sex worker ed escort ,iscriversi alla Camera di Commercio,che ha riservato un Codice specifico a tali attività,senza operare, tuttavia,alcuna distinzione tra di esse.

Tuttavia,i base a tale configurazione,una prima riflessione non tanto morale ma giuridica, in questa sede, appare opportuna.

La regolarizzazione in ambito fiscale di tali attività potrebbe collidere con una serie di attività che costituiscono reato e celare illeciti penali come non solamente l’attività di chi si prostituisce bensì pure l’organizzazione di servizi sessuali, l’organizzazione di eventi e la gestione di locali di prostituzione,attività che,nelle singole fattispecie,potrebbero essere configurate quali delitti di sfruttamento della prostituzione,reato a cui soggiace chiunque organizza o dirige, traendone profitto, la prostituzione altrui ed a cui la legge riserva elevate sanzioni penali come la reclusione da quattro a otto anni e la multa da 5 a 25mila euro.

Appare,dunque,paradossale avere regolamentato a fini fiscali quello che, di norma costituisce un illecito penalmente sanzionato(!!).

Non si comprende come contabilizzare l’attivitù svolta per strada e non i locali chiusi né che potrebbe rilevare i compensi percepiti, posto che, nella maggior parte dei casi, sono destinati agli sfruttatori e non alle Vittime dello sfruttamento.

Ma vi é molto di più da considerare.

Qualche tempo fa chi scrive intervenne sul doloroso fenomeno,in considerevole aumento,delle attività di prostituzione dovuto allo sfruttamento delle Donne che immigravano nel Nostro Paese con la promessa di un lavoro ma che erano costret te a pagare il viaggio. affrontato nella speranza di una vita migliore.con presta zioni sessuali agli angoli delle strade senza alcuna sicurezza della propria incolu mità(v.M.Pavone,Le proposte di legge di regolamentazione della prostituzione,in Riv Altalex)

Come ha ricordato,più di recente,Mauro Rocco nelle pagine di questa Rivista (v.Prostituzione,pornografia e la violenza sulle donne.Giugno 2021)l’opinione più diffusa tra i Giuristi è sempre stata quella della scarsa attenzione che la Magistratura inquirente dedicava all’applicazione delle disposizioni penali vigenti che puniscono lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.

Queste norme erano scaturite dall’ampio dibattito politico e parlamentare che aveva condotto all’abolizione della prostituzione.

Alla testa della battaglia contro lo sfruttamento pubblico fu la senatrice socialista Lina (Angelina) Merlin (1887-1979),ammirevole avvocata dei diritti delle donne e della dignità femminile,che proseguì tale nobile battaglia anche negli anni succes sivi schierandosi apertamente contro l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana.

Il focus delle norme introdotte dalla c.d. Legge Merlin era rivolto a colpire le con dotte degli appartenenti alla criminalità organizzata,approfittavano della condi zione di fragilità e soggezione delle Donne sfruttate che,in mancanza di una tutela, restavano abbandonate alla mercé degli aguzzini.

Tuttavia,va sottolineato che anche la stessa proposta di legge della senatrice socialista Lina Merlin in tema di “Abolizione della prostituzione regolamentata e lotta allo sfruttamento della prostituzione altrui”,venne presentata per la prima volta il 6 agosto del 1948,ma andò incontro a dieci anni di dibattiti, rinvii, insabbiamenti,prima di entrare definitivamente in vigore il 20 settembre del 1958.

All’epoca, si trattava di chiudere le 730 case di tolleranza esistenti in Italia e sulle quali lo Stato incassava una regolare “tassa di esercizio”da parte dei gestori (per un gettito, scrive lo storico Giovanni De Luna, “pari a 10-15 miliardi l’anno”).

La normativa,tuttavia,come pure ricorda l’Autore citato,sofferse di un’applicazione minimale,poiché la Magistratura inquirente,omettendo di svolgere, in sinergia con la Polizia Giudiziaria,una doverosa vigilanza sul contesto criminale che genera e che alimenta,tuttora,il lenocinio,ne abbandonò l’applicazione limitandosi ad una pratica episodica e frammentaria.

Dopo un iniziale fuoco di paglia,infatti,la giurisprudenza si ridusse ad affrontare  con la Legge Merlin casi marginali rispetto ai gravi problemi di politica criminale aperti dalla liberalizzazione della prostituzione,dapprima quasi esclusivamente femminile  poi anche maschile.

In conseguenza,l’uso dello strumento penale divenne sempre più evanescente, tanto che la deterrenza della normativa introdotta ne 1958 scemò progressiva mente fin quasi a diventare una cosa irrilevante.

  • La regolamentazione della prostituzione all’Estero

In Europala situazione è sempre stata ben diversa.

Gran Bretagna: La prostituzione non è proibita, ma lo sono alcune attività ad essa connessa, come l’adescamento in luogo pubblico. Le case di appuntamento sono illegali. Sono punibili le prostitute, ma non i loro clienti. Commette reato chi abborda una prostituta per strada.

Olanda: Basta avere 18 anni e l’autorizzazione a risiedere in territorio olandese per fare la prostituta, che in quel Paesei è considerata una professione come le altreLe donne lavorano in appartamenti o in case d’appuntamento e sono presenti distretti a “luci rosse”.

Germania:E’ consentito sia l’esercizio della prostituzione che la presenza di case chiuse.Non solo, le donne coinvolte nel fenomeno pagano le tasse e hanno recentemente chiesto una nuova legge che garantisca più diritti e tutela sociale.

Francia: Sono abolite le case chiuse,ma la maggioranza dei francesi si è schie rata a favore della loro riapertura. Sulla carta il fenomeno è vietato, nei fatti, la pratica è largamente diffusa.

Svizzera: L’art. 199 del Codice penale Svizzero (esercizio illecito della prostitu zione)costituisce la base legale della nuova legge e consente ai Cantoni di delega re le loro competenze ai Comuni per tener conto in misura accresciuta delle situazioni locali.

Il campo di applicazione della normativa risulta particolarmente ampio inclu dendovi la prostituzione femminile e quella maschile ed assoggettandovi qualsiasi persona che compia atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo. Occorre comunque che tali attività siano finalizzate al conseguimento di un vantaggio patrimoniale o materiale.

La tempestiva informazione dell’autorità fiscale è destinata a chiarire immediata mente la posizione di queste persone nei confronti del fisco mentre l’informazione altrettanto tempestiva della divisione della salute pubblica risponde a motivi di Ordine Pubblico inerenti in modo particolare alla tutela della salute pubblica.

Le infrazioni e le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità dell’esercizio della prostituzione contemplate dalla legge sono punite con l’arresto o con la multa.

In definitiva,in alcuni Stati Europei ed,in particolare,nei Paesi Bassi,anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti “sex workers” (lavoratori sessuali),si sarebbe quindi deciso di procedere alla legalizzazione della prostitu zione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente,indipendente o cooperativo,con tutti i diritti e doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi.

Le misure adottate in tali Paesi hanno,innanzitutto,permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta in cui a prima è “emersa” e ha trovato forme legali di svolgimento,minimizzando i costi che ricadono sulla Società e sulle persone che svolgono l’attività più antica al Mondo..

Sin qui la Legislazione in materia negli altri Stati europei.

Tuttavia,prima di passare all’esame delle varie proposte presentate in Parlamento merita una sottolineatura la proposta di Legge n.0018 presentata il 9/1/2002 al Consiglio Regionale della Lombardia per la legalizzazione della prostituzione ispira ta ai modelli stranieri di regolamentazione della materia in Europa.

I promotori del DDL regionale,dopo avere ricordato che la legge 20 febbraio 1958, n.75(legge Merlin)non solo non avrebbe chiuso le case, ma bensì aperto le strade alla prostituzione per strada così come essa non solo non avrebbe abolito lo sfruttamento,ma avrebbe consegnato l’affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali che,attraverso la violenza, la minaccia o l’inganno reclutano,gestiscono l’attività,percepiscono i proventi delle persone che si prosti tuiscono.oltre ad impedire l’abbandono del meretricio alle persone che vogliano sottrarsi allo sfruttamento sessuale.

Secondo gli stessi Relatori Lomnardi,sebbene la Legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla prosti tuzione,su di esse finirebbero con il ricadere le conseguenze della criminalizzazio- ne di tutte le attività collegate che vano dalla ricerca dei clienti,alla pubblicità,al mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino per l’affittare una casa o svolgere lavori di servizio.

In base alle leggi restrittive sull’immigrazione e della proibizione sostanziale della prostituzione.sarebbe nato e si sarebbe sviluppato il racket del traffico delle perso ne ai fini di sfruttamento sessuale,con la conseguenza che la maggioranza delle persone coinvolte sarebbero straniere illegalmente presenti sul territorio italiano e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.

Anche nel caso di prostituzione volontaria,situazione che riguarderebbe ,sopra tutto le persone di cittadinanza italiana,sussisterebbero numerose situazioni di discriminazione o di emarginazione,atteso che le persone coinvolte non avrebbero alcun diritto a nessun tipo di copertura previdenziale ed a nessuna garanzia sull’ottenimento del compenso pattuito col cliente.

Pertanto,per risolvere il problema,la proposta di Legge  presentata al Consiglio Regionale Lombardo risulterebbea ispirata ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all’Estero,nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell’interesse delle persone che si prostituiscono nonché della Società intera

  • Le proposte di Legge di regolamentazione in Italia

In questi ultimi anni,sebbene l’apparato repressivo si sia concentrato sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento,compreso quello della tratta dei minori e delle malpitate schiave del sesso,sono mancati interventi efficaci sul piano normativo.

Numerosi Parlamentari hanno,invero,tentato di proporre modifiche alla Legge Merlin per cui risultano presentati ben 25 progetti di legge.

Sebbene sua facile scorrere l’elenco delle proposte di legge avanzate,nessuna di esse è mai arrivata alla discussione in aula (!!).

In realtà non tutti i progetti di legge mirano alla ridefinizione della legge numero 75/1958 (per l’’abolizione delle “case chiuse)sebbene tutti, in vario modo, offrano soluzioni,alternative o misure repressive di fronte ai problemi legati al sesso a pagamento.

In effetti,il criterio ispiratore di quasi tutte le proposte avanzate,è stato quello della completa legalizzazione dell’attività di prostituzione che viene riconosciuta nei vari disegni di legge come un’attività economica gestita direttamente dalla persona (uomo o donna che sia) che offre un servizio definito “ricreazionale”per il quale esistono una domanda ed un mercato.

Gli obiettivi da perseguire sono molteplici: sottrarre allo sfruttamento persone che per ragioni di obiettiva debolezza sono soggette allo sfruttamento;sottrarre, legalizzandolo pienamente, un mercato alle regole dei mercati clandestini e alla contiguità con il mondo criminale; portare ordine nelle nostre Città che,nelle ore notturne,in alcune zone sono autentici “bordelli” a cielo aperto.

Per raggiungere questi risultati,secondo i vari Relatori,occorre superare la attuale tolleranza del fenomeno che,a causa della indeterminatezza della Legislazione, racchiude in sé diversi e distinti fenomeni economici e sociali per pervenire ad una regolamentazione legale dei diversi fatti classificati nell’ambito del fenomeno della prostituzione.

In conseguenza,nelle varie proposte di legge avanzate,,trova una connotazione peculiare l’attività del meretricio che,in modo del tutto libero e consapevole, sia stata scelta come una propria attività di sesso a pagamento  e dal quale,come per ogni altra attività,il soggetto ne ricavi un reddito percependo denaro in cambio di una prestazione, dopo una libera contrattazione.

Il che spiegherebbe la necessità di dotarle persino di un Codice ATECO ai fini fiscal,come innanzi ricordato.

In base a tale assunto,si sostiene,da parte di alcuni Parlamentari ,che un siffatto tipo di “attività” economicamente rilevante svolta in una Società libera e demo cratica,debba essere consentita e regolamentata e sottoposta a norme sanitarie e fiscali, così come lo sono molteplici attività imprenditoriali, commerciali e profes sionali.

Pertanto,la prostituzione deve essere ritenuta solo un “servizio ricreazionale”, alla stregua di molti altri che,come questi,non può essere svolta in strada, come istabilito dalla citata”legge Merlin”(legge 20 febbraio 1958, n.75) che è all’origine  di tale impostazione di princioio.

  • La violenza per le Donne sfruttate

Tuttavia,non si può ignorare che nella categoria della prostituzione sono compresi fenomeni caratterizzati dalla Violenza che devono essere repressi.

Si tratta di tutti quei casi in cui la persona si prostituisce sotto costrizione e in cui parte considerevole dell’utilità viene percepita da un altro soggetto che sfrutta l’attività a cui costringe la persona assoggettata con la forza.

Va pure sottolineato che tale fenomeno risulta essere in crescita sotto la spinta dell’immigrazione e devono essere adeguatamente represso.

Le varie proposta di legge operano,in questa direzione,sui due versanti,civile e penale,per raggiungere gli obiettivi individuati.

In effetti,alcune norme definiscono l’esercizio della prostituzione sia in forma individuale (come tale comprendendola nelle attività di cui al titolo III del libro V del codice civile -lavoro autonomo) che in forma cooperativa (con la previsione di una Delega al Governo per l’emanazione di una normativa speciale)e prevedono l’esercizio in unità immobiliari di cui si abbia legale disponibilità e,nel caso dell’esercizio dell’attività in forma cooperativa,in un numero di persone pari a quelle a cui è consentita la coabitazione in base alle norme di igiene e sanità pubbliche.

Vengono,inoltre, fissati gli obblighi fiscali a cui è soggetta l’attività,stabiliti con l’emanazione di un regolamento in materia sanitaria.come pure la possibilità per le amministrazioni comunali di prevedere con appositi strumenti urbanistici i cd “quartieri a luci rosse” come avvenuto in altri Paesi Europei.

Altre proposte,invece, si occupano degli aspetti penali stabilendo le figure di reato e le pene (sfruttamento della prostituzione, costrizione violenta alla prostituzione e organizzazione del traffico internazionale),nonché prevedendo le circostanze aggravanti e la confisca obbligatoria dei proventi del reato.

Infine, alcuni progetti giungono pesino ad abrogare la “legge Merlin”

A partire dall’inizio degli anni Ottanta si iniziò a discutere su come “eliminare” la prostituzione dalle strade e gli “Eros Center”che oggi compaiono a caratteri cubitali sui titoli dei giornali.

Già nel marzo del 1999,ad esempio,lo stesso Don Andrea Gallo,il Sacerdote di frontiera e fondatore di una comunità di recupero per prostitute, dichiarò che «La prostitu zione non piace ai moralisti, fa venire i pruriti a tanti cattolici,ma è antica quanto il Mondo e non si può cancellare: allora per eliminare lo sfrutta mento creiamo un “Eros Center” (sic!) con quella che,in termini tecnici,si chiama zonizza zione».

Al di là delle proposte venute dalla Società civile per una regolamentazione della prostituzione,la lotta alla schiavitù e allo sfruttamento,le maggiori resistenze a non cambiare lo status quo e la Legge Merlin,ancora in vigore,sono venute da patrte di molti e parrebbe che nessuno si voglia assumere la responsabilità di regolamentare la prostituzione.

All’interno dello schieramento pro e contro la riapertura delle case chiuse, si snodano tante possibili soluzioni controverse al «come risolvere il problema della prostituzione».

In primis c’è chi lo vede da un punto di vista di dignità della persona e della donna  e,subito dopo, chi lo vede come uno degli ambiti di intervento delle organizzazzioni malavitose internazionali,ma anche chi,invece,lo legge come pericolo per la propria incolumità fisica, ma anche chi lo interpreta come un totale assoggettamento di donne deboli e indifese e chi vede il «mestiere» come possibile scelta consapevole e quindi alternativa a qualsiasi altra professione

Seguendo tali opinioni,una nuova legge punitrice comporterebbe come conse guenza necessaria un ampliamento delle carceri femminili laddove si sommassero più infrazioni alle norme proposte.

In tale ottica si sostiene che anche lo stesso favoreggiamento non dovrebbe essere punito atteso che già nella legge attuale esso si sarebbe dimostrato un errore che finisce con il favorire l’isolamento e lo sfruttamento della prostituzione. Andrebbero,invece, colpiti, i profitti di chi affitta i locali, che, dovrebbero essere equi come pure occorrerebbe stabilire i luoghi (zonizzazione) nelle città dove ubicare le private abitazioni disponibili ad ospitare il meretricio.

A tal proposito si sostiene,che una delle proposte più rilevanti all’esame del Parlamento,sarebbe quella della Legge Piattelli in base alla quale ,ogni prostituta sarebbe tenuta a pagare gli oneri previdenziali e sanitari esattamente come qualsiasi altro lavoratore,sebbene,per poter svolgere il proprio lavoro in modo regolare,dovrebbe prima darne comunicazione alla Questura competente (ed ora alla Camera di Commercio ed  emettere fattura per la “prestazione effettuata”).

Nondieno,da parte di alcuni oppositori si sostiene che la Legge Pittelli costituirebbe una legge razzista atteso che non affronterebbe il problema delle prostitute straniere, letteralmente scomparse dalle nuove norme della proposta avanzata posto che tale proposta lascerebbe aperto l’interrogativo su come potrebbe una clandestina andare a registrarsi in Questura come prostituta e su quante straniere potrebbero permettersi una casa per esercitare il proprio lavoro.

Una mancanza di regolamentazione in tale direzione risulterebbe ancora più grave atteso che la prostituzione in strada risulta attualmente esercitata al 90% da immigrate clandestine.

Sarebbe quindi quanto meno necessario sottoporre al Parlamento una proposta alternativa, accompagnata da un’incisiva battaglia ideologica atteso che “solo chi conosce il problema sarebbe in grado di proporre una soluzione adeguata”.

Secondo altre opinioni,la legge Merlin andrebbe,quindi,rivista nel senso che potrebbe “consentire l’esercizio della prostituzione all’interno delle case magari prevedendo anche un esercizio “ cooperativo” delle donne nella gestione”.

In ogni caso,andrebbe comunque evitata la punizione dei clienti pioiché  le norme penali finirebbero con l’accentuare la clandestinità del fenomeno, che rende le donne ancora più vulnerabil sicché per le donne che al contrario vogliono riscattarsi dalla strada andrebbe istituito un numero verde mentre andrebbe effettuata una grande campagna di spot rivolta ai clienti per ridurre il fenomeno.

Sul punto Don Oreste Benzi,che per anni,con la sua associazione Giovanni XXIII ha condotto una dura e proficua battaglia contro la schiavizzazione di molte donne,specialmente straniere,sosteneva che  vanno colpiti gli sfruttatori e sopra- tutto i clienti,non quelle povere donne,diceva il prete coraggioso,che ha tolto dalla strada 3500 prostitute e altre 600  sono ospitate attualmente nei suoi Centri.

  • Conclusioni

A circa settanta anni dall’entrata in vigore della Legge Merlin,approvata dal Parla mento il 20 febbraio 1958 e da allora periodicamente messa in discussione, la prostituzione continua ad essere uno dei temi sociali più attuali.

Come sostenuto da più parti,la Legge Merlin ha segnato la fine della prostituzione “regolamentata”,con la chiusura delle cosiddette “case di tolleranza”, espressione eufemistica con la quale venivano indicati i luoghi destinati all’organizzazione e allo sfruttamento della prostituzione su licenza dell’autorità di pubblica sicurezza; case che, pertanto, non erano soltanto tollerate, ma erette a sedi di prostituzione dallo Stato e dalla legge.

La legge Merlin rappresentò quindi, per tale aspetto,un atto di notevole rilievo nella nostra çegislazione oltre che nel costume del Paese,ma è ormai tempo di porre rimedio alla confusione e alle gravi contraddizioni che la legge stessa presenta.

Va rricordato,comunque,che,attualmente,un’unica norma prevede e punisce con la stessa pena lo sfruttamento, la costituzione e la partecipazione ad associazioni con finalità di sfruttamento, la tratta internazionale delle prostitute e semplici atti di favoreggiamento e persino di mera tolleranza della prostituzione.

In questi ultimi anni, ad una situazione nella quale donne sospinte da particolari condizioni economiche, culturali, sociali e morali, mercificano il proprio corpo, con una estesa tratta per scopi sessuali di giovani extracomunitarie, si è associata la prostituzione maschile e dei transessuali.

Per chi non ha alternativa se non l’espulsione dal Paese, la disoccupazione, l’emarginazione, lo stato di totale e pericolosa clandestinità, la criminalità organizzata è spesso l’unico strumento di sopravvivenza, nella illusoria attesa di un affrancamento e di una riconquista di libertà.

Sul piano internazionale, partendo dalla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York nel 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 23 novembre 1966, n. 1173, è necessario,entro una politica mondiale di tutela dei diritti inviolabili della persona e di sviluppo economico, sociale, produttivo dei Paesi del terzo e quarto Mondo, definire nuovi e più alti livelli di contrasto della criminalità organizzata a fini di sfruttamento sessuale.

Pertanto,una Legislazione sulla prostituzione deve partire dall’art.3 della Costitu zione, per rimuovere gli ostacoli economici e sociali, che condizionano, di fatto, la libera e responsabile autodeterminazione della persona anche nella sfera della sua sessualità.

Il fenomeno della prostituzione con il suo frequente intreccio di violenze, abusi, scandali e diffusione di malattie, ha assunto dimensioni molto estese e gravi, risultandovi coinvolto un numero crescente di uomini, donne, minori, persone immigrate e persone appartenenti alla malavita organizzata.

Negli ultimi tempi il fenomeno sembra avere mutato le proprie caratteristiche, tanto da divenire spesso appendice di fenomeni molto più complessi, quali sono quelli legati alle nuove forme della criminalità organizzata, alla tratta delle donne e dei minori,ai flussi migratori dai Paesi con minore grado di sviluppo economico, all’espandersi delle malattie infettive.

Urge pertanto l’approvazione di un provvedimento legislativo che affronti queste problematiche.

La varie proposte di legge avanzate non si pongono soltanto il problema dei divieti e delle pene,ma intendono promuovere, sostenere e favorire ogni iniziativa destinata a prevenire il fenomeno della prostituzione, realizzare iniziative concrete ed efficaci volte ad aiutare e a recuperare le persone che manifestano la volontà di cessare tale esercizio, prevenire i danni sanitari connessi e, infine, porre in atto vigilanze ed interventi tesi a impedire o a punire severamente l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione organizzata da parte di soggetti singoli o associati.

Il coinvolgimento diretto degli enti locali appare prioritario per rimuovere le cause, per vigilare e per adottare le iniziative di risanamento sociale, urbano ed ambientale delle aree urbane, spesso periferiche, in degrado e che perciò si prestano di più a tale fenomeno

In alcuni DDL si prescrive alle Regioni di legiferare per promuovere e favorire programmi ed interventi di integrazione sociale e di lavoro per quelle persone che intendano cessare l’attività.

Sarà utile, tuttavia, che tali programmi siano elaborati ed attuati in convenzione con soggetti del terzo settore e che si propongano un’attività di informazione sui danni umani, sociali e sanitari nonché l’attivazione di corsi di istruzione, di formazione professionale e di sostegno per l’avviamento al lavoro.

Devono essere attivati degli operatori sociali e anche dei mediatori culturali, per la realizzazione dei progetti, considerata la diffusa presenza di persone straniere dedite alla prostituzione.

Su questo argomento le Forze Politiche possono certo trovare un punto di incontro,magari abbandonando anche una certa cultura che vede ancora nelle prostitute degli strumenti di perdizione e delle Vittime anziché soggetti meritevoli di tutela alla stregua di ogni altro cittadino.

Aprile 2025

** Avvocato Cassazionista-Docente in Master per la Sicurezza,Criminalistica e Giustizia Riparativa Relatore in Convegni e Seminari.Autore di varie pubbli cazioni ed articoli di Diritto e Procedura penale,Criminologia,Diritto dell’Immi grazione.e Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane


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