IL PENSIERO MEDITERRANEO

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Neglect educativo e intervento preventivo: riflessioni criminologiche sul caso dei bambini del bosco

Legge Aula di tribunale

di Claudia Trani**

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” in Abruzzo ha suscitato un’ampia polemica nel dibattito pubblico, anche in ragione del rilevante spazio mediatico ad esso riservato, nonostante il periodo segnato da significative criticità di natura interna e internazionale.

La questione centrale del dibattito ha riguardato la sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente allontanamento dei tre figli minori — una bambina di otto anni e due gemelli di sei — con il loro collocamento in una struttura protetta.

Tale misura ha comunque previsto la possibilità di mantenere i legami familiari attraverso visite regolari, consentendo incontri quotidiani con la madre e visite trisettimanali con il padre, nel tentativo di bilanciare le esigenze di tutela dei minori con il diritto alla continuità affettiva.

L’Ordinanza emanata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha alimen- tato un acceso confronto pubblico e istituzionale, generando posizioni fortemente contrapposte non solo tra commentatori e operatori del settore, ma anche sul piano politico.

In particolare, una parte del dibattito mediatico ha proposto la narra-zione di un presunto “rapimento” dei minori e di una indebita compres sione della libertà familiare,cn una interpretazione che ha contribuito a polarizzare l’opinione pubblica e a semplificare una vicenda giuridica mente e criminologicamente complessa.

(cfr. www.questionedigiustizia.it).

Il fulcro della questione risiede nella valutazione dello stile di vita off-grid adottato dai genitori, ritenuto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sui diritti fondamentali dei minori, quali il diritto alla socialità, all’istruzione — perseguita attraverso pratiche di unschooling — e ad un adeguato sviluppo psico-educativo.

In tale prospettiva, l’attenzione delle Autorità non si è concentrata sulla mera scelta di uno stile di vita alternativo, di per sé non illecito, bensì sugli effetti concreti che tale modello avrebbe prodotto sulla crescita cognitiva, relazionale ed emotiva dei bambini, alla luce degli standard minimi di tutela previsti dall’ordinamento (cfr. www.ilfattoquotidiano.it).

Spesso il caso è stato oggetto di stigmatizzazioni e accostamenti impro-pri alla condizione dei minori ROM, richiamando i mancati o presunti insufficienti interventi istituzionali rispetto a contesti di degrado abitativo presenti in alcuni campi nomadi, in particolare nelle periferie urbane.

Tuttavia, tale parallelismo risulta, invero, fuorviante atteso che le due situazioni sono profondamente differenti sotto il profilo giuridico e operativo.

Nel caso della famiglia del bosco, il provvedimento di allontanamento adottato dal Tribunale per i Minorenni si fonda sull’applicazione di proto- colli obbligatori previsti da plurime disposizioni legislative e sovrana- zionali, orientate al principio del best interest of the child, con l’esplicita finalità di prevenire l’isolamento linguistico, la carenza di un’istruzione adeguata e i rischi derivanti da condizioni abitative ritenute potenzial-mente pericolose (cfr. www.farodiroma.it).

Con riferimento ai minori appartenenti alle Comunità ROM, le procedure minorili risultano formalmente uniformi e ancorate alla valutazione di situazioni di pericolo concreto e individualizzato, indipendentemente dalla etnia di appartenenza  o dallo stile di vita in uso in tali Comunità..

Le difficoltà di intervento riscontrate in tali contesti sono spesso riconducibili a fattori strutturali quali la mancata visibilità statistica, la frammentarietà dei dati e la mobilità territoriale, dovuta, piuttosto, ad un’applicazione differenziata della normativa a tutela di minori.

Ne consegue che la percezione di una disparità di trattamento appare prevalentemente alimentata da rappresentazioni mediatiche semplificate più che ad effettive difformità nell’operato dell’Autorità giudiziaria.

A conferma di tale impostazione, si ricorda che nell’ottobre 2025, a Milano, dieci minori appartenenti a nuclei familiari ROM sono stati tempo-raneamente collocati in comunità educative a seguito dell’accertata carenza di condizioni igienico-sanitarie idonee nei luoghi dove vivevano.

Sul piano normativo, l’allontanamento urgente del minore, nell’Ordinamento italiano, è disciplinato dall’art. 403 c.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (L. 206/2021),che lo ammette «quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato ovvero si trova esposto, nell’ambiente familiare, a un grave pregiudizio e a un pericolo imminente per la sua incolumità psico-fisica».

Si tratta di una misura di natura eccezionale e cautelare che, in ragione dell’urgenza, non può attendere i tempi di un procedimento ordinario. Infatti, la stessa norma impone che il Pubblico Ministero minorile ne sia informato entro ventiquattro ore e disponga di ulteriori settantadue ore per valutarne la revoca ovvero richiederne la convalida al Giudice minorile competente.

Oltre alla disciplina codicistica, la stessa Carta costituzionale, all’art. 30, sancisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, prevedendo al contempo una tutela giuridica e sociale rafforzata in favore di tutti i minori, senza distinzione tra figli legittimi e naturali.

Tale previsione costituzionale, di per sé, legittima l’intervento sostitutivo dello Stato ogni qualvolta la responsabilità genitoriale risulti inadempiuta o pregiudizievole per lo sviluppo del minore.

In ambito sovranazionale, va ricordato che l’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la L. 176/1991, che delinea un sistema organico di tutela fondato su quattro principi cardine:

il principio di non discriminazione; il principio del superiore interesse del minore; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; il diritto del minore ad essere ascoltato e a veder rispettate le proprie opinioni.

Inoltre,il quadro normativo è stato ulteriormente rafforzato da una pluralità di disposizioni nazionali di settore, tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo, la Legge n.451/1997,istitutiva dell’apposita Commis-sione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza con la finalità del coordinamento delle politiche di tutela,nonché la Legge n. 285/1997, volta a promuovere i diritti, la qualità della vita e le opportunità di sviluppo dei bambini e degli adolescenti, attraverso interventi di prevenzione del disagio e sostegno alle responsabilità familiari.

Pertanto, pur nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, la decisione adottata dal Giudice minorile ha generato un ampio dibattito pubblico e accesi confronti, poiché essa coinvolge temi estremamente delicati e complessi, spesso percepiti più sul piano emotivo che giuridico.

Invewro, la grave vicenda ha posto  in evidenza la tensione tra libertà educativa e stili di vita alternativi, l’obbligo scolastico e la tutela integrale del minore, nonché l’autonomia familiare e l’intervento preventivo dello Stato, richiamando la necessità di contemperare diritti e doveri in una prospettiva di protezione e prevenzione.

Dal punto di vista criminologico, la questione più delicata ha riguarda- to l’allontanamento immediato dei minori, misura che può avere un forte impatto traumatico sui minori allontanati dl nucleo familiare e che andrebbe adottata esclusivamente in presenza di situazioni di reale pericolo e in assenza di collaborazione da parte dei genitori per la scelta di vita operata anche nell’interesse dei minori.

In linea con i principi della criminologia minorile preventiva, tale intervento andava, comunque, accompagnato da un monitoraggio attento della situazione familiare,dall’indicazione di prescrizioni educative mirate e, ove possibile, da un percorso di reinserimento graduale dei minori nella società, finalizzato a ridurre l’impatto psicologico e a favorire la continuità affettiva con la famiglia.

Questa prospettiva consentiva di contemperare la funzione protettiva dello Stato con la necessità di limitare gli effetti negativi derivanti dalla separazione forzata, valorizzando approcci basati su prevenzione, media- zione e tutela integrata del minore.

Nel caso in esame, non si sarebbe di fronte a soggetti criminali, né a contesti settari, bensì a una famiglia chiusa, caratterizzata da un elevato rischio socio-sanitario ed educativo, che ha spinto le istituzioni a intervenire secondo una logica preventiva di tutela del minore.

Tuttavia, il nucleo familiare presentava alcuni meccanismi “strutturali” di pericolosità analoghi a quelli osservati in contesti settari: in particolare, l’assenza di figure di riferimento esterne e la totale dipendenza dei minori dal nucleo genitoriale, che si configura come una comunità chiusa e autarchica.

Tali caratteristiche aumentavano il rischio di isolamento sociale, carenze educative e difficoltà nello sviluppo di competenze relazionali autonome, giustificando, dal punto di vista criminologico e psicologico, l’adozione di misure preventive mirate e proporzionate.

Sul piano criminologico, il caso risulta particolarmente significativo poiché non concerne un reato tradizionale, ma si colloca nell’ambito della prevenzione primaria posto che l’intervento mira a ridurre il rischio di devianza sociale prima che possano manifestarsi condotte criminose. Comportamenti come l’isolamento prolungato o il rifiuto della scuola tradizionale non costituiscono reati, ma configurano atteggiamenti atipici la cui vulnerabilità va valutata oggettivamente, senza attribuire colpe, sulla base di modelli scientifici riconosciuti a livello internazionale, tra cui quelli promossi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’ONU e dalla criminologia clinica.

Tale approccio consente di considerare i minori come soggetti a rischio evolutivo, richiedendo interventi calibrati che combinino tutela, educazio- ne e sostegno psico-sociale, in linea con le migliori pratiche preventive.

Si tratta, quindi, di individuare un equilibrio tra intervento preventivo e minimizzazione del trauma, al fine di evitare un’eventuale vittimizzazione secondaria dei minori.

In questa prospettiva, è evidente che sia la mancata adozione di misure correttive preventive, sia un intervento eccessivamente drastico possono generare effetti negativi significativi sullo sviluppo psico-emotivo dei bambini.

La sfida da affrontare consiste nell’applicare misure proporzionate, basate su valutazioni multidisciplinari e monitoraggio costante, che tutelino i minori dai rischi concreti dell’isolamento e della trascuratezza educativa, pur preservando, nella misura del possibile, i legami familiari e la continuità affettiva.

Da ultimo va segnalato che la Corte di Appello per i Minorenni dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei genitori dei minori in questione, ritenendo l’affidamento essenziale al recupero sociale degli stessi, così disatten- dendo le aspettative sia dei genitori ma anche della Comunità locale disposta a collaborare con le Autorità per eliminare gli ostacoli che impediscono ai minori un rientro nella famiglia, gli obblighi scolastici ed un effettivo reinserimento sociale degli stessi.

Sarò quindi necessario attendere la pubblicazione della decisione per esaminarne i contenuti che hanno determinato tale scelta da parte dei Giudici di Appello.

Dicembre 2025

** Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Trieste, perfezionata in Violenza di genere presso la stessa Università, master di 2° liv. in Psicopatologia forense e criminologia presso l’Università di Firenze,esperta ex art. 80 O.P Corte d’Appello di TS, formatrice…..


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