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Codice stradale in pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

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Segnaletica stradale

Segnaletica stradale (da internet trasportiitalia)

Pillola 6 di 12

ARGOMENTI DI OGGI

  1. La segnaletica stradale: casi di annullabilità d’infrazione per errata collocazione, ecc..
  2. Misure minime delle spazio di avvistamento
  3. Segnali luminosi (semaforo)

1. La segnaletica stradale

L’installazione e il posizionamento dei segnali stradali regolamentari costituisce un fatto di rilievo fondamentale per consentire l’ordinata e corretta circolazione stradale.

Vige l’obbligo della uniformità della segnaletica ed anche la necessità di una esatta collocazione allo scopo di evitare differenti interpretazioni sulla validità ed efficacia della stessa.

I segnali stradali sono di due tipi: fissi e mobili. Questi ultimi possono essere usati in occasione di esigenze temporali ed occasionali al fine di assicurare una corretta circolazione. Ciò avviene in occasione di rifacimenti del manto stradale, potature di alberi, fiere, mercati, e ostacoli in genere posti sulla carreggiata, ecc..

Di notevole rilievo, nel panorama della segnaletica stradale è quella orizzontale. Essa costituisce una “guida” importante e insostituibile per l’utente della strada. Tuttavia, occorre considerare che esiste un grado di importanza, una sorta di gerarchia tra i segnali stradali. Ad es.: i segnali manuali degli agenti preposti alla disciplina del traffico prevalgono sempre sui segnali fissi o mobili e perfino sulla norma codificata, (art. 43 C.d.s)

Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle della segnaletica orizzontale.

Considerata l’importanza della segnaletica avverso la sua collocazione il cittadino può ricorrere all’ente proprietario della strada con opposizione propositiva.

Particolare competenza è riservata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui si può ricorrere entro 60 giorni dall’emissione delle ordinanze.

Le violazioni contestate dagli agenti riguardo la segnaletica stradale possono essere annullabili nei seguenti casi:

Caso n. 1 – violazione accertata quando un segnale stradale verticale non è conforme alle caratteristiche stabilite dal Codice della strada:

  1. dimensioni errate;
  2. collocazione inidonea;
  3. colorazione difforme da quella stabilita nel Regolamento;

Caso n. 2 – può essere annullabile la violazione accertata quando la segnaletica è collocata in modo non visibile a causa di rami di alberi cartelli pubblicitari autoveicoli in sosta che ne occultino la vista

Caso n. 3 – è annullabile la violazione per divieto di sosta accertata dopo le ore 20, salvo che nel pannello collocato sotto di esso non esista diversa indicazione

Caso n. 4 – è annullabile l’accertamento di infrazione per contraddittorietà tra segnaletica orizzontale e verticale.

Nota In questa ipotesi il rispetto del segnale verticale prevale rispetto alle indicazioni di quello orizzontale

Caso n. 5 – è soggetta a nullità la violazione accertata nel caso in cui è stata omessa sul retro del segnale stradale verticale l’indicazione degli estremi dell’ordinanza che ne ha consentito l’installazione. Ciò perché l’ordinanza espleta la funzione di pubblicità della prescrizione ai fini, della trasparenza degli atti come previsto dalla legge 241/90

Caso n. 6può essere annullabile la violazione accertata nel caso in cui il segnale stradale verticale è stato posizionato sul lato sinistro della strada senza idonea giustificazione

Caso n. 7 – può essere annullabile l’infrazione contestata per violazione di un segnale stradale per la cui apposizione non è stata formata apposita ordinanza. In questo caso la contestazione è illegittima.

Nota La segnaletica diventa invalida, quindi tutti i verbali di accertata violazione possono essere annullati in sede di autotutela dall’organo amministrativo competente (Comune, Provincia, o altro ente proprietario della strada).

Caso n. 8 – sono annullabili le violazioni eventualmente contestate in aree private aperte al pubblico quando la segnaletica ivi apposta è difforme dalle caratteristiche stabilite dal Codice della strada e relativo Regolamento, (art. 38/10° C.d.s.)

Caso n. 9 – possono essere annullabili le violazioni accertate per errata collocazione della segnaletica stradale :

  1. segnale non visibile dalla direzione di marcia del veicolo;
  2. segnale non collocato nello spazio minimo di avvistamento;
  3. segnale divelto non perfettamente visibile;

2) MISURE MINIME DELLO SPAZIO DI AVVISTAMENTO

Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, attuare il comportamento richiesto. Sono segnali sul posto quelli ubicati all’inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.

3 ) SEGNALI LUMINOSI ( semaforo)

Tra i segnali stradali luminosi, assume particolare rilievo il semaforo. Tale strumento previsto dall’art. 41 del Codice della strada per avere validità giuridica deve essere sottoposto ad omologazione ministeriale che accerti i requisiti tecnici previsti dal regolamento.

La modifica apportata all’art. 201 del C.d.s. ha ampliato l’area di applicazione delle strumentazioni elettroniche ai fini dell’accertamento delle violazioni alle norme del C.d.s.

Ai fini dell’accertamento delle violazioni non è necessaria la presenza degli organi di polizia, il solo fatto che l’apparecchiatura sia omologata non esclude la possibilità in concreto, di verifica di tale funzionamento.

Infatti, qualora dall’esito di tale verifica risulti che l’apparecchiatura installata funzioni in modo difforme rispetto alle prescrizioni ministeriali, la relativa documentazione fotografica dovrà ritenersi non idonea a costituire prova della commessa violazione.

Motivi di annullabilità

  1. E’ annullabile la violazione contestata all’automobilista che attraversa l’incrocio quando il semaforo proietta luce gialla nella propria direzione di marcia, nel caso in cui il conducente non poteva fermarsi in condizioni di sicurezza. Ad esempio: necessità di sgombrare l’area di intersezione per consentire lo scorrimento del traffico.
  2. E’ annullabile la violazione contestata al conducente di un veicolo che attraversa un incrocio con semaforo proiettante luce rossa nella propria direzione di marcia, in caso di necessità. Ad esempio :trasporto d’urgenza di una persona ferita o ammalata o comunque bisognevole di cure mediche urgenti.

c) E’ annullabile la violazione contestata al conducente di un veicolo che attraversa un incrocio quando la lanterna semaforica proietta luce rossa nella propria direzione di marcia, nel caso esso proponga prova testimoniale articolata con cui viene inficiata la percezione del verbalizzante con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. (Cass. Civ. Sez. II 2008 n. 21816) Sentenza riportata nell’indice sommario di questo testo.

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