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Codice stradale il pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

Segnale stradale per incidente stradale

Segnale stradale per incidente stradale (foto da internet ilsole24ore)

Pillola 11 di 12

ARGOMENTI DI OGGI

L’omissione di soccorso nel Codice della strada

L’OMISSIONE DI SOCCORSO NEL CODICE DELLA STRADA

“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni alla persona. (art. 189 C.d.s.)

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’articolo 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 252,000 a euro 1.036,000. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste agli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo Codice ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8–bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00 .”

2. Comportamento in caso di incidente stradale – Analisi dell’articolo 189 del vigente Codice

della Strada.

In caso di incidente, comunque ricollegabile al suo comportamento, l’utente ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente alle persone che abbiano subito lesioni.

Accanto a quest’obbligo, egli inoltre deve provvedere:

a) alla predisposizione di misure idonee alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e all’adozione di quanto necessario affinché non venga modificato lo stato dei luoghi;

b) all’eliminazione, ove possibile, di eventuali intralci alla circolazione, come indicato dall’articolo

161 (ingombro della carreggiata), se dal sinistro siano derivati solo danni alle cose;

c) a fornire le proprie generalità e le altre notizie utili ai fini di eventuali azioni di risarcimento.

Il reato di fuga ed il reato di omissione di soccorso, prima ancora di ledere la legge penale, offendono la dignità umana, la coscienza etico -sociale ed il sentimento di solidarietà e di civismo che, in una società civile, costituiscono un preciso obbligo giuridico, la cui inosservanza è giustamente repressa penalmente, trattandosi di comportamenti antisociali che mettono particolarmente in pericolo la sicurezza individuale e collettiva.

Il legislatore italiano ha elevato a delitto l’obbligo di fermarsi ed il mancato soccorso della vittima da parte del conducente, in considerazione della sua maggiore gravità intrinseca, resa evidente dalla natura del bene tutelato – l’integrità fisica della persona – analogamente al delitto di omissione di soccorso previsto dall’articolo 593 del Codice penale, rispetto al quale il reato in oggetto si pone come species rispetto al genus, con applicazione della regola comune dell’articolo 15 del C.P., secondo cui norma specialis derogat normae generali.

Quello in esame costituisce, infatti, un delitto speciale sia con riguardo alla sedes materiae, sia con riguardo alla particolare categoria di soggetti che tale delitto possono commettere (reato proprio) e sia, infine, con riguardo alla particolare situazione di fatto.

La grave violazione senza dubbio ha trovato idonea collocazione nelle norme della circolazione stradale, essendo significativo nella specie il collegamento tra l’atteggiamento dell’utente e il non rispetto della vita e dell’incolumità della persona.

Soggetti attivi dei reati in questione non sono soltanto i conducenti dei veicoli, ma anche quelli di animali da tiro, da soma o sella, senza veicoli, come ad esempio, nel caso in cui un motociclo venne urtato da alcune fascine di legna trasportate a bordo di un asino condotto a mano e il conducente si era allontanato dopo l’incidente2 .

L’obbligo di arrestarsi in caso di incidente grava su colui che ha tenuto il comportamento causativo dell’incidente stesso, non su altri, salva l’applicazione dell’obbligo giuridico di cui all’articolo 593 del Codice penale (omissione di soccorso).

Il trasportato può rispondere a titolo di concorso se, avendo esatta cognizione di un incidente connesso alla circolazione del veicolo e alle sue conseguenze, istighi o incoraggi il conducente a proseguire la corsa senza fermarsi e senza prestare assistenza alla persona investita3.

2 Cass Pen. , sez. IV, 26 gennaio 1965 – Mass. Ann. 1965, 876, 1561.

3 Cass. Pen., sez. IV, 15 /01/1969 – Giust. pen. 1970, II, 84, 206.

L’obbligo di fermarsi ricorre anche per i conducenti non coinvolti direttamente nella collisione, ma la cui presenza sul luogo del sinistro e le manovre compiute siano anche indirettamente ricollegabili all’evento.

3. Il “reato di fuga”.

Modifica sostanziale rispetto alla disciplina, dettata dal legislatore del 1959, si rinviene con riguardo ad una condizione, al verificarsi della quale, viene subordinata l’insorgenza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente.

Mentre secondo la formulazione contenuta nell’articolo 133 del precedente Codice, l’obbligo de quo era imposto solo ed esclusivamente nel caso di investimento di persone (esteso poi dalla giurisprudenza a qualsiasi tipo di incidente), la normativa attuale prevede la sussistenza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza nel caso di un “incidente comunque ricollegabile al comportamento di un utente della strada”.

Appare evidente come la nuova normativa vada ad ampliare la portata e l’ambito di applicazione dell’obbligo di fermarsi in ogni caso di incidente.

E’ opportuno rilevare a tal proposito come gli interpreti, sotto l’impero della disciplina previgente, avessero già esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 133 ad ogni caso di incidente con “coinvolgimento di una o più persone”, non solo quando esso avesse direttamente inciso su una o più persone, ma anche quando, avendo avuto per oggetto immediato soltanto cose e non pure persone, fosse idoneo per le sue modalità, ad avere ripercussioni sulle persone, nel senso di porle in una situazione di pericolo, indipendentemente dall’attualità di lesioni5 .

Il diverso inquadramento del reato di fuga – prima contravvenzione ora delitto – è rilevante ai fini della punibilità di chi non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi nel caso di incidente con danno alle persone, con la conseguenza che esso era punibile, ai sensi dell’articolo 42 del C.P., sia a titolo di dolo che a titolo di colpa (“nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”).

Da ciò derivava che il comportamento contravvenzionale sussisteva anche quando il conducente non si fosse avveduto dell’incidente.

Invece, poiché l’articolo 189, comma 6, del nuovo C.d.S. prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi, dopo un incidente stradale che abbia cagionato danni alle persone, esso è punibile soltanto a titolo di dolo, con l’effetto che ogni inosservanza del precetto descritto nel citato articolo commi 1 e 6, deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme o di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso6.

Il delitto in esame, cioè, presuppone la consapevolezza dell’avvenuto investimento sulla base dell’apparenza, delle concrete modalità dell’incidente e del principio di comune esperienza, nonché la volontarietà dell’omissione con la coscienza che l’investito abbia bisogno di assistenza.

Giova evidenziare che il divieto di darsi alla fuga appare come preliminare all’obbligo di prestare soccorso e, per tale considerazione, la natura giuridica dell’obbligo di fermarsi si presenta nella forma di reato ostacolo.

La condotta omissiva nel caso del soccorso può prescindere tuttavia dall’obbligo di fermarsi, potendosi verificare l’ipotesi in cui il conducente, arrestato il veicolo, pur fermandosi, non ottemperi all’obbligo di prestare l’occorrente assistenza.

E’ da osservare come l’obbligo di fermarsi dopo l’investimento è diretto ad una duplice finalità che è quella di consentire l’esatta identificazione del colpevole e la ricostruzione delle concrete modalità del sinistro.

A questo proposito, la Corte di Cassazione8 ha affermato che il reato di fuga sussiste anche nei casi di arresto momentaneo dell’autovettura, sostenendo che l’elemento materiale del reato di fuga consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo dell’investimento, così da impedire o, comunque, di ostacolare l’accertamento della propria identità personale e l’individuazione del veicolo investitore ai fini dell’eventuale responsabilità.

Conseguentemente è necessario, perché il precetto di legge possa dirsi adempiuto, che la fermata duri per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini suddetti.

Il reato in questione sussiste, dunque, anche nei casi di arresto momentaneo, di allontanamento del conducente dalla macchina lasciata sul posto, di prosecuzione della marcia con successiva presentazione agli organi di polizia e di avvenuta identificazione del veicolo che ha causato l’incidente.

4. Concorso di reati.

Occorre a questo punto formulare alcune considerazioni relative alle ipotesi in cui il conducente si allontani dal luogo dell’incidente, senza farsi identificare e senza prestare nel contempo la dovuta assistenza.

La giurisprudenza ha più volte preso in considerazione tale fattispecie, giungendo a formulare il principio secondo il quale la violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale e, quindi, quella di prestare soccorso alle persone investite costituiscono due distinte ipotesi di reato e, pertanto, in caso di violazione di entrambi i doveri giuridici, ricorre l’ipotesi di concorso materiale di reati, in quanto essi sono del tutto autonomi.

Il conducente può anche rispondere solo del reato di fuga o solo di quello di omissione di soccorso o ancora rispondere di entrambi i reati in concorso tra loro.

Il delitto di omissione di soccorso di norma concorre sempre con quello di fuga, salvo ad esempio il caso del conducente che, constatata la morte dell’investito sia dia poi alla fuga, risponderà soltanto di questo reato; se invece lo stesso conducente, in caso di incidente, pur rimanendo sul posto ometta di prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danni alla persona, risponderà del reato delittuoso di omissione; nell’ipotesi in cui il citato conducente constati la necessità del soccorso e si dia alla fuga, risponderà dei due reati in concorso fra essi – delitto di fuga ed omissione di soccorso –

5. Il reato di omissione di soccorso nel Codice della Strada – Raffronto con la fattispecie

prevista dal Codice Penale.

Il delitto di omissione di soccorso costituisce una fattispecie di pericolo.

Prima di analizzare in dettaglio l’ipotesi di omissione di soccorso contemplata dalla legislazione stradale, giova verificare l’analoga fattispecie prevista dal Codice penale all’articolo 593.

La fattispecie, di cui al richiamato articolo, viene ad ipotizzare il comportamento di chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.

L’ipotesi comportamentale de qua è assoggettata alla stessa pena prevista per la violazione riguardante l’omissione di avviso all’Autorità da parte di chi trovi abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altre cause.

Tale omissione di soccorso si pone, nel panorama giuridico penale, come violazione di un obbligo generale di assistenza sociale.

Va, però, notato che la condizione dei destinatari della previsione approntata dal Codice penale è estranea al comportamento di colui che deve soccorrere.

Ciò, invece, non può dirsi per l’ipotesi prevista dal C.d.S., laddove è il conducente del veicolo a provocare la situazione entro la quale viene a configurarsi l’obbligo del fermarsi e del soccorso .

La fattispecie penale, di cui all’articolo 593 C.P., che non rientra nella categoria dei reati propri, si caratterizza inoltre per l’ampiezza della sfera di efficacia rivolgendosi il precetto a chiunque. L’utente della strada, al cui comportamento sia comunque ricollegabile l’incidente, è certo il soggetto più vicino alla persona bisognosa di soccorso di quanto non lo sia il semplice quisque de populo di cui all’articolo 593 C.P. –

L’elemento materiale del reato consiste nel fatto di non prestare l’assistenza occorrente alla persona ferita. Anche il reato in argomento ha, pertanto, carattere omissivo. Sul significato da attribuire all’espressione soccorso, esso deve essere il più ampio possibile attesa la finalità cui si ispira la norma per tutelare il bene della vita e dell’integrità fisica.

L’assistenza occorrente è quella necessaria, secondo le circostanze, in relazione alle possibilità del conducente, perchè nemo ad impossibilia tenetur.

Essa, che va valutata caso per caso, è in funzione allo stato di pericolo della persona investita ed alle circostanze di tempo, di luogo e dei mezzi disponibili.

L’idoneità del soccorso, in definitiva, è da intendersi nel senso che è sufficiente avere prestato assistenza con quelle cure che si potevano e si sapevano dare, secondo la normale diligenza, ovvero di richiedere l’intervento di organi tecnici (ambulanza, polizia stradale, ecc.).

Il conducente, pertanto, può delegare ad altri la prestazione dell’assistenza necessaria, perché non è prescritto che quest’ultima sia prestata personalmente dall’investitore, purché le persone delegate siano capaci ed idonee a dare la migliore assistenza all’infortunato e non meno idonea di quella che l’investitore sarebbe stato in grado di prestare di persona .

L’assistenza deve essere tempestiva – pena la realizzazione del reato – anche se non si sia determinato il peggioramento delle condizioni del pericolante.

Il semplice smarrimento, l’ansietà, la paura, l’emozione conseguenti all’incidente stradale non valgono ad escludere ovvero ad attenuare la responsabilità del conducente, poiché nel sistema del nostro Codice penale è accolto il principio dell’irrilevanza degli stati emotivi o passionali ai fini dell’imputabilità (art. 90).

Gli stati emotivi “conseguenti ad un investimento stradale, peraltro ineliminabili in un soggetto normalmente reattivo, non valgono ad escludere la responsabilità per i reati di cui all’articolo 133 – ora 189 – del Codice della Strada, ma tutt’al più, possono eventualmente essere presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ex articolo 133 C.P.; pertanto, l’obbligo di fermarsi in caso di investimento sussiste anche quando il conducente sia stato emotivamente colpito ed anche quando sia stato preso dal timore di essere esposto ad un pericolo personale, a meno che non ricorrano gli estremi dello stato di necessità…”10.

Quid iuris nel caso in cui le persone investite e bisognevoli di soccorso siano due o più? Unità o pluralità del reato di omissione di soccorso ? La dottrina ritiene che si abbiano tante violazioni della stessa disposizione di legge quante siano le persone investite (concorso formale omogeneo di reati), con conseguente concorso di altrettanti delitti di omissione di soccorso.

Il reato di omissione di soccorso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il colpevole avrebbe dovuto prestare assistenza, sottraendosi a tale obbligo.

Il comportamento successivo del conducente, come quello di essersi presentato spontaneamente alla polizia il giorno successivo all’incidente, non può essere considerato come una condotta che ottemperi, per equipollenza, alla ratio legis, giacché, in siffatto modo, si perverrebbe all’assurdo giuridico di attribuire efficacia discriminante alla condotta del reo post delictum.

L’articolo 189, comma 8/bis, introdotto dalla legge n. 72/2003, prevede ora che nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive all’incidente, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è soggetto all’arresto ed alle misure previste dagli articolo 281, 282, 283 e 284 del Codice di procedura penale.

Il tentativo non è giuridicamente possibile per la natura del reato medesimo (delitto omissivo

che si consuma nel momento stesso dell’omissione; art. 56 del C. P.).

Tra le cause di esclusione della punibilità, previste dal Codice penale, come già detto, torna applicabile lo stato di necessità (art. 54), quando il conducente cioè non si fermi per prestare soccorso alla vittima per timore di essere aggredito dalla folla accorsa o dai presenti o dai compagni della vittima, timore che sia giustificato dall’atteggiamento minaccioso assunto da costoro (Necessitas non habet legem).

Analoga situazione si verifica quando il conducente sia rimasto anch’egli ferito nell’incidente e l’eventuale fermata e conseguente perdita di tempo lo esporrebbero a conseguenze più gravi.

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