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Codice stradale il pillole tratte dal libro di Pignataro e Barbera “Non pago e ricorro”

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patente di guida

patente di guida( da internet investireoggi)

Pillola 9 di 12

ARGOMENTI DI OGGI

PATENTE DI GUIDA

  1. Sospensione revisione e revoca
  2. Casi di annullabilità del ritiro della patente
  3. Sospensione a tempo indeterminato
  4. Revisione della patente
  5. Revoca della patente

Sospensione revisione e revoca

  • La sospensione è una sanzione accessoria di carattere cautelare connessa a determinate violazioni di carattere amministrativo o di carattere penale. Essa può essere a tempo determinato o indeterminato. Si realizza la sospensione a tempo determinato quando il trasgressore viola determinate norme del Codice della strada e si verifica a seguito di sanzionl amministrative pecuniarie, e sanzioni penali nell’ipotesi di sinistro stradale con lesioni alle persone. Ad es.: a seguito della contestazione per velocità eccessiva quando il conducente supera di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità stabilito dall’ente proprietario della strada.
  • In questo caso l’agente che ha proceduto al ritiro della patente rilascia all’utente un permesso provvisorio al fine di consentire il raggiungimento del luogo indicato dallo stesso trasgressore. Entro 5 giorni dal ritiro, la patente dev’essere inviata al Prefetto competente per territorio, il quale nei successivi 15 giorni emana ordinanza con l’indicazione della durata della sospensione da notificarsi al contravvenuto.

Casi di annullabilità del ritiro della patente

  • E’ annullabile la sanzione accessoria se la patente non viene inviata al Prefetto da parte dell’organo accertatore entro i 5 giorni stabiliti dalla legge.
  • E’ annullabile la sanzione accessoria se l’agente accertatore omette di rilasciare il permesso provvisorio per raggiungere la destinazione richiesta .

Sospensione a tempo indeterminato

  • Questa si verifica quando al conducente del veicolo risulta siano venuti a mancare i requisiti fisici e psichici che consentirono il rilascio della patente di guida.
  • Contro il provvedimento di sospensione è possibile ricorrere al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. E’ possibile anche proporre ricorso avverso il giudizio delle commissioni mediche locali entro 30 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Revisione della patente

  • La revisione della patente è un fatto che molto spesso precede la sospensione o la revoca della stessa, collegata alla perdita temporanea o definitiva di qualcuno dei requisiti psicofisici oppure della cognizione tecnica della guida dei veicoli.
  • La revisione della patente è disposta dal Prefetto previa verbalizzazione e segnalazione per violazione delle più importanti norme di comportamento del Codice della strada. A tal proposito segnaliamo :
  • l’art. 141/5° per aver gareggiato in velocità su strada pubblica a qualsiasi titolo o finalità. In questo caso è disposta anche la confisca del veicolo.
  • L’art. 142/9° superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h.
  • L’art. 143 comma 12, circolazione di veicolo contromano;
  • L’art. 168 – trasporto abusivo o irregolare di merci pericolose. In caso di reiterazione consegue anche la confisca amministrativa del veicolo.
  • L’art. 179 – cronotachigrafo irregolare o non funzionante, alterato o con i sigilli manomessi.
  • L’art. 186 – guida sotto l’influenza dell’alcool.
  • L’art. 187 – guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  • L’art. 189 – sinistro stradale con danno alle persone – fuga;

Revoca della patente

  • La revoca della patente è effettuata dal Dipartimento dei trasporti terrestri quando:
  • il titolare non sia in possesso, con carattere permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • quando il titolare sottoposto a revisione di patente risulti non più idoneo;
  • quando il titolare della propria patente abbia ottenuto la sostituzione con altra di uno stato estero;
  • in caso di violazioni che provocano sinistri stradali da cui discenda la morte di altre persone ( art. 130 bis C.d.s.) qualora la violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, ovvero sotto l’azione di sostanze stupefacenti.

La patente può essere inoltre revocata per carenza dei requisiti morali; in conseguenza di recidiva specifica nei reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime conseguenti a sinistro stradale (art. 222 C.d.s.)

In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la legittimazione passiva del Prefetto è circoscritta all’ipotesi in cui l’impugnazione abbia ad oggetto un’ordinanza – ingiunzione emessa dallo stesso, mentre nel caso in cui venga impugnato il verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale, legittimato a resistere è il Ministro degli Interni, in qualità di vertice dell’amministrazione da cui dipende l’organo verbalizzante. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto in contraddittorio con il Prefetto, quest’ultimo è legittimato a ricorrere per Cassazione contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti.(Cass. civ. sez. I, 24/2/2006, n. 4195,in arch. giur. circ., e sin. strad. 11/2006,1071)

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