IL PENSIERO MEDITERRANEO

Incontri di Culture sulle sponde del mediterraneo – Rivista Culturale online

L’Avvocato nella  Costituzione per un Giusto Processo

La legge è uguale per tutti

di Mario Pavone**

Le recenti dichiarazioni alla Stampa del Ministro Nordio (v. G. Grimolizzi, Il Dubbio 8 Mag 024)il quale ritiene utile,in sede di Riforma della Giustizia, l’inserimento dell’Avvocato nella Carta Costituzionale, costituiscono una svolta importante per il riconoscimento della figura di un professionista del Diritto alla stregua della Magistrato ed il necessario corollario della precedente Riforma dell’art.111 Cost. che ha introdotto il  c.d. “Giusto Processo”, dopo una lunga battaglia condotta dall’Avvocatura Penale.

Tuttavia non si può non rilevare l’assenza di un analogo  dibattito in ordine alla modifica della stessa norma, invocata da più parti e dalle Associazioni (prima fra tutte l’Ass.ne Naz.le Familiari delle Vittime della Strada) che è in discussione al Senato e che concerne la tutela delle Vittime di Reato e la c.d. ”Responsabilità oggettiva dello Stato per il risarcimento dei danni” nei casi di incapienza del reo.

Duole ricordare l’alto numero di Vittime di genere, quelle stradali e quelle degli Infortuni sul Lavoro e non solo che compongono un quadro difficilmente ignorabile per il Legislatore e sul quale occorre provvedere senza ritardo.

A tanto aggiungasi il ritardo nella istituzione dei Centri di Giustizia Riparativa sul territorio, previsti dalla Riforma Cartabia e disciplinati dall’attuale Ministro della Giustizia, che oltre a diminuire il numero delle cause pendenti (2,5 Milioni) e di quelle arretrate per mancanza di Magistrati e di Cancellieri, potrebbe sopperire alle esigenze risarcitorie per le Vittime e per lo stesso Stato, attraverso i lavori socialmente utili per gli imputati, nei casi di reati senza  Vittime.

Si tratta, indubbiamente, di un meccanismo tutto da testare ma  di cui è auspica bile la rapida attuazione senza ulteriori indugi.

Tuttavia,tornando alla nuova Riforma,sottoposta all’esame del Governo del Ministro Nordio dopo ampie discussioni sulla stampa e le televisioni ,«L’introdu zione della figura dell’Avvocato nella nostra Costituzione–come afferma Antnella Trentini,Presidente Unaep- è una battaglia di civiltà che,come avvocati della Pubblica amministrazione, stiamo portando avanti da tempo e siamo finalmente soddisfatti nel vedere che con l’attuale ministro della Giustizia c’è la concreta intenzione di passare dalle parole ai fatti»

Nondimeno, afferma la Presidente. l’Italia, benché culla del diritto, sconta un ritardo notevolissimo sulla protezione dei tutori della legalità e della difesa, sia con riguardo agli altri Paesi europei, sia con riguardo a Paesi extraeuropei.

Il riconoscimento del ruolo dell’Avvocato passa solo dalla Costituzione attraverso una modifica o dell’articolo 111 o dell’articolo 24, in cui inserire la libertà e l’autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica, da rendere paritetiche all’autonomia e libertà del giudice».

Un’ultima riflessione attiene al rapporto tra Avvocatura e Magistratura.

Le parole del Ministro Nordio, fanno ben sperare in merito all’attuazione di riforme innovative in termini di «civiltà giuridica e di effettività» stante  l’esigenza di porre sullo stesso piano costituzionale le parti del processo, vale a dire «quella che deve difendere e quella che deve decidere»

Un deciso apprezzamento dell’iniziativa del Ministro è stato anche rivolto dal Presidente del CNF,Francesco Greco.

«Accogliamo con favore l’annuncio del Ministro Nordio, riguardante l’inserimento dell’Avvocato nella Costituzione nel disegno di legge sulla separazione delle carriere. Esso rappresenta un importante riconoscimento della fondamentale funzione degli avvocati nella società».

Nell’attuale momento storico l’Avvocatura svolge un lavoro ancora più delicato.

«Quale difensore dei diritti e dei principi fondamentali l’Avvocato riveste un ruolo cruciale nel garantire la tutela dei diritti dei cittadini.

Il rafforzamento della posizione dell’Avvocato nella Carta non solo conferisce un riconoscimento formale alla professione forense ma rappresenta un passo significativo verso la salvaguardia dell’indipendenza e dell’autonomia degli Avvocati, oltre ad assicura-re anche un beneficio per la magistratura, conso

lidando la complessiva autonomia ed indipendenza della giurisdizione da ogni altro potere».

Sin qui le dichiarazioni dei rappresentanti dell’Avvocatura.

Tuttavia merita di essere ricordato il documento approvato dal CNF e sottoposto al Governo che invocava le modifiche costituzionali oggi in discussione senza trascurare l0attuale situazione,come sosyenuto dalla Dottrina)v. ex multis, C.Cccuzza,-Il ruolo dell’avvocato nel quadro del diritto costituzional ed Europeo,2018). .

  • L’attuale disciplina costituzionale

   Le norme dedicate all’avvocatura sono di due tipologie:

Alcuni articoli prevedono la qualità di Avvocato come requisito necessario per essere eletto tra gli esponenti delle più alte cariche della magistratura.

Art 104 Cost.: un terzo dei membri del Csm possono essere eletti tra professori ordinari universitari in materie giuridiche e avvocati con oltre 15 anni di esperienza.

Art. 106 Cost.:su designazione del Csm possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con oltre 15 anni di esperienza.

Art. 135 Cost.: i Giudici della Corte costituzionale possono essere scelti tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 20 anni.

L’Art.24 Cost.,in tema di diritto di difesa,costituisce  il riferimento costituziona le alla figura dell’Avvocato che emerge con maggiore evidenza, seppur in ma niera implicita e sancisce espressmente..

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (comma 1).

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (comma 2)

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (comma 3).

Invero,ili diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un diritto inviolabile dell’uomo che la Costituzione garantisce ai sensi del comma 2.

E’ evidente, inoltre, che il diritto alla difesa comprendendo, oltre all’autodifesa, la difesa tecnica, implica la presenza necessaria di un Avvocato.

La Corte Costituzionale si è espressa in tal senso sin dalle sue prime pronunce su questo tema, si legga infatti: “Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa, con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è necessario porre in relazione il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto. II diritto della difesa, pertanto, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si è detto nel comma 3o dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti”(Corte Cost. 8 marzo 1957, n. 46).

Con un’altra importante pronuncia la Corte Costituzionale ha stabilito che “Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte” (Corte Cost. n. 125/1979).

Da questa pronuncia emerge come il diritto di difesa, oltre ad essere uno fra i diritti inviolabili per ogni cittadino rappresenta anche un diritto irrinunciabile. Il terzo comma dell’articolo 24 Cost. individua nel gratuito patrocinio e nella difesa d’ufficio gli strumenti per garantire la tutela anche ai non abbienti e manifesta, in questo modo, l’evidente necessità della difesa tecnica.

Si è osservato anche che il gratuito patrocinio ha lo scopo di sollevare il professionista dall’obbligo di prestare assistenza gratuita in quanto l’art.24, comma terzo Cost. prevede che alla sua retribuzione vi provveda lo Stato. Emerge quindi dal testo costituzionale che la difesa tecnica e l’operato dell’Avvocato oltre ad essere necessari debbano essere anche  retribuiti.

Il l diritto di difesa sancito dall’articolo 24 Cost. è poi strettamente collegato al diritto al contradditorio garantito dall’art.111 Cost. che rappresenta l’aspetto sostanziale della difesa tecnica, in quanto consente alla parte di far valere le proprie ragioni in giudizio.

Il terzo comma di tale articolo stabilisce che l’accusato “disponga  del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa”.

Inoltre, gli ultimi due commi dell’art.111 Cost.,prevedendo il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti in tema di libertà personale e contro le deci sioni del Consiglio di Stato, contemplano implicitamente la presenza di un Avvocato trattandosi di atti estremamente tecnici che possono essere redatti solo da un professionista qualificato.

Tuttavia , appare evidente cje un riferimento espresso e diretto alla “funzione” dell’Avvocato nella Costituzione Italiana attualmente non c’è.

  • l’Avvocato nella CEDU

Anche i principi costituzionali dell’Unione Europea sanciscono la specialità della professione forense e la sua indispensabile strumentalità rispetto alla difesa in giudizio.

In particolare, l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricato “Diritto a un equo processo”, stabilisce: al comma 1 che ogni persona ha il diritto “a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”,mentre  al comma 3 prevede una serie di garanzie da assicurarsi all’accusato,fra cui “(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un Avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”.

L’Art. 47 della Carta di Nizza stabilisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale  sancendo che

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo (comma 1). Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (comma 2)

Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia (comma 3).”

Tale disposizione non menziona espressamente la figura dell’Avvocato, tuttavia il secondo comma dell’art.47 corrisponde al primo paragrafo dell’articolo 6 CEDU; dal momento che il diritto di difesa là contemplato comporta anche l’assistenza di un Avvocato, si deve ritenere che anche nella carta di Nizza trovi indiretto riconoscimento il ruolo svolto dall’Avvocato.

Il successivo Art. 48 sancisce inoltre,al secondo comma,che “il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato”.

  • La necessaria Riforma Costituzionale 

Dal canto suo il Consiglio Nazionale Forense si è interrogato sull’opportunità che la Costituzione contenga un riferimento esplicito all’Avvocatura, di conse guenza, maggiormente chiaro e completo.

Sebbene la Costituzione,come abbiamo visto,faccia un evidente riferimento alla funzione dell’Avvo cato, tale riferimento rimane implicito,

In conseguenza il CNF ha avanzato una proposta di modifica – approvata in data 13 febbraio 2018-dell’articolo 111 Cost. volta a rafforzare il ruolo dello Avvocato e a sottolinearne la libertà e autonomia nell’operato.

Rispetto alle precedenti proposte di modifica della norma,la proposta del Cnf si occupa della revisione alle sole previsioni concernenti strettamente l’avvocatura, tralasciando gli altri profili relativi al funzionamento della giusti zia con l’intento di dare rilievo al ruolo rilevante svolto dall’avvocatura nel rispetto della libera professione.

Il CNF propone,quindi,di inserire dopo i primi due commi dell’art. 111 Cost. i seguenti: commi

“Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tass ativa mente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’Avvocato  a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale” (comma 3);

“L’Avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense” (comma 4).

“La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell’Avvocato è esercitata da un organo esponenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione” (comma 5).

Commentando la proposta diretta al rafforzamento del ruolo dell’Avvocato in Costitu zione così da prevedere la libertà e l’autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica, il CNF sostiene che  la proposta valorizza il ruolo pubblicistico svolto dell’avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione forense. 

Nel dettaglio,limitando l’intervento di «revisione alle sole previsioni concernenti strettamente l’avvocatura»,si propone di esplicitare in Costituzione che «nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati» e che solo «in casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’Avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività della tutela giurisdizionale», specificando che «l’Avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense». 

La proposta termina con una previsione riguardante «la funzione giurisdizio nale sugli illeciti disciplinari dell’Avvocato» che si ritiene debba essere eserci tata «da un Organo della categoria forense,eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni» e contro le decisioni del quale sia ammesso il ricorso per Cassazione. 

Complessivamente considerata,dunque,la proposta del Consiglio Nazionale Forense mira a rafforzare il ruolo dell’Avvocato in Costituzione per difendere in primis il principio di democrazia e secondariamente, ma non per importanza, i principi di libertà, autonomia nonché indipendenza che sovraintendono all’esercizio della professione forense. 

Per completezza va ricordato che le precedenti proposte di legge costituzionale furono avanzate, la prima, all’on. Pecorella del 26 giugno 2009 che mirava ad introdurre nel Titolo IV della Costituzione,rubricato “La Magistratura” la Sezione 1bis denominata Avvocatura e composta da due norme, mentre la seconda proposta di modifica del 15 dicembre 2009 fu avanzata dal Sen. Pera, ma entrambe non vennero prese in considerazione dal Parlamento.

  • Conclusioni

L’Avvocato nella Costituzione costituisce una Riforma che merita di andare in porto, come ha sostenuto C. Limentani su Il Sussidiario.net.

L’art.111 della Cost. afferma che £La giurisdzione si attua mediante il Giusto Processo”.

La norma afferma poi principi importantissimi per l’imputato(sebbene non destini alcuno spazio alla Vittima del reato come innanzi ricordato).

Nessuno riferimento vi è nella stessa norma al difensore ovvero alla sua funzione tecni ca ub favore delle Parti processuali.

La figura dell’Avvocato è essenziale in quanto è colui che assicura il rispetto dei diritti e fa valere in giudizio le ragioni difensive dinanzi all’accusa..

La introduzione nel 1999 della Riforma dell’art 111 fu salutata come l’avvio di un Giusto Processo,in linea con i dettami europei

Ben presto la Classe Forense si rese conto che anche tali speranze rimanevano lettera morta stante la ferma opposizione dei Magistrati alla introduzione della c.d.”separazione delle carriere”che, sin da allora, è apparsa come la panacea di una situazione divenuta insostenibile per l’allungarsi dei tempi del giudizio anche per reati gravi,che non hanno mai avuto una corsia preferenziale,come pure ricorrendo ad una depenalizzazione di alcune fattispecie minori non meritevoli di un processo.

La situazione, a parere di alcuni autorevoli commentatori,non è destinata a migliorare con la introduzione della ennesima Riforma del 2022 che appare essere solo un palliativo rispetto alla vera ragione della lentezza della Giustizia che è addebitabile alla mancanza di Magistrati e di Cancellieri,questi ultimi il vero motore di ogni Tribunale che si rispetti, stante la mancanza di assunzioni negli anni.

Tuttavia, per varie ragioni legate a nuovi reati individuati e penalizzati dal Legislatore,la crisi del Sistema Giudiziario si è fatta pesante anche di fronte alle innovazioni introdotte dlla telematica con il nuovo Rito di cui, alcune, mal gradite dalla stessa Classe Forense a causa dello svilimento del ruolo degli Avvocati che finisce con l’indebolire i diritti di tutti, come ormai si afferma da più parti.

Merita, in proposito,di essere ricordato quanto affermava Giovanni Leone, prima grande Avvocato processualista e successivamente chiamato a ricoprire la carica di Presidente di una Repubblica :

 Secondo l’Illustre Giurista “Gli Avvocati concorrono all’accertamento della verità ed alla attuazione della Giustizia”e,si ritiene,che senza di loro la Giustizia perderebbe un elemento fondamentale.

Vale anche la pena di ricordare le parole del Carnelutti quando afferma che “….la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l’ordine sociale stesso che ha fornito l’investitura.

Ma il costume giudiziario non è riservato ai soli rappresentanti dell’Autorità, bensì anche agli Avvocati, che difendono interessi privati, Pubblici Ministeri,Giudici  e Presidenti e Cancellieri che indossano tutti una toga molto simile. […]Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell’ordine che sia dato immaginare. […]”

Si parla di crisi dell’Avvocatura di fronte alle nuove sfide dettate dall’avvento della Giustizia Telematica che costringe molti professionisti del Diritto a lasciare la professione verso attività più redditizie e meno afflittive.

E’ stato anche affermato che appare normale che determinate professioni,oggi rendano di meno, o di più, che in passato.

Viviamo in un tempo in cui il Mondo corre sempre più velocemente e saranno molte le occupazioni che nel giro di qualche anno addirittura non esisteranno più.

Tutttavia l’Avvocatura non è destinata a scomparire almeno fino a quando esisteranno  i Tribunali

Quello che non è più tollerabile è,invece,la crisi della funzione dell’Avvocato, costituzionali mente protetta come Diritto alla Difesa ed il suo ruolo che appaiono sempre più residuali nell’ambito del processo,proprio alla luce della spersonalizzazione operata con una insensata introduzione della Telematica nelle Aule di Giustizia.

Nessuno avrebbe immaginato come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardinare i fondamenti di una professione fondata,da sempre,sui rapporti uma ni con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti.

Un siffatto sistema, istituzionalizzato per effetto della Riforma Cartabia nel nome della accelerazione dei Processi,ha sensibilmente ridotto, fino quasi ad eliminare del tutto, qualsiasi spazio di confronto diretto sia tra le parti che tra queste e il giudice.

Non solo. Il principio del contraddittorio, a cui viene pacificamente accordato rilievo costituzionale, è stato ritenuto superflluo proprio in ordine al momento più significativo del processo, ossia all’udienza.

La trattazione cartolare, infatti, fa sì che ciascuna parte formuli le proprie istanze e deduzioni al buio, ossia non conoscendo il contenuto delle note avversarie, e,pertanto, senza poter replicarvi,in modo tale che appare delinearsi un sistema che potremmo definire di contraddittorio claudicante sulle tematiche più rilevanti da trattare

Inoltre,E’ stato ridotto il contenuto degli atti da sottoporre al Magistrato ad un mero calcolo di righe di scrittura,senza guardare al contenuto,che limitano,in tutta evidenza, la possibilità di citare fatti,osservazioni, norme di diritto e sentenze da cui dipende spesso la decisione.

Per quel che interessa in questa sede, inoltre, è indubbio che la riduzione di spazi di confronto dialettico con l’avversario ed il Giudice comportnoi uno svilimento del ruolo dell’Avvocato, così come l’abbiamo conosciuto sino ad oggi.

Se pure fosse possibile ipotizzare nel Processo Civile un’acquisizione telematica degli atti processuali,non appare neppure pensabile che l’Avvocato Penalista possa assumere la Difesa di un imputato o di una Vittima in via Telematica,senza che venga violato quel principio di “oralità” che ispirò il Legislatore del 1989 proprio a sostegno dell’accelera zione dei processi.

La stessa regola dovrebbe valere anche per il P.M. che, spesso, si dilunga sulle ragioni del rinvio a giudizio senza alcun contraddittorio delle ragioni del difensore in quella fase. 

L’art. 46 delle disposizioni attuative al Codice di Rito Civile prevede inoltre che il Ministro della Giustizia definisca con decreto “gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo”.

Il che lascia presagire un futuro non troppo lontano in cui basterà compilare dei moduli forniti dal Ministero, stando attenti a fare entrare tutte le parole negli appositi spazi a tal fine concessi, il tutto nell’ambito di un processo attento sempre di più alla forma e sempre di meno alla sostanza.

È sotto gli occhi di tutti l’aumento di cause di inammissibilità o improcedibilità, molto spesso anche di creazione giurisprudenziale al fine di utilizzarle come scorciatoie per i Giudici per evitare la fatica di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il Giudice è sempre di meno giudice del fatto e sempre di più controllore del procedi mento seguito dalle parti..e degli errori d’impostazione.

Non è un caso che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la nota sentenza del 28.10.2021, abbia lamentato l’eccessivo formalismo dei Giudici della stessa Corte di Cassazione, che attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.

Appare, del resto, di immediata percezione il paradosso di un sistema in cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente (ossia contenere la chiara indicazione ed esaustiva esplicazione degli elementi necessari a deciderlo) ma, allo stesso tempo, rischi di essere dichiarato inammissibile perché troppo lungo e prolisso.

In un sistema in cui sono oramai queste le cose da cui usualmente dipenda l’esito di un giudizio, non c’è da sorprendersi se lo spazio per il confronto dialettico, per il contraddittorio e, dunque, per il ruolo degli  Avvocati vada riducendosi sensibilmente in danno delle ragioni da difendere ma in nome della celerità del processo.

La storia del liberalismo giuridico, ossia dall’idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura e che pertanto nessuna autorità può mettere in discussione, è anche la storia di un’Avvocatura forte e consapevole del proprio ruolo nella Società e nelle Istituzioni.

Non a caso, l’art. 1 del Codice Deontologico Forense sancisce che “l’Avvocato, nello esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzio ne e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita”.

Nell’esercizio dell’attività professionale l’Avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]”.

Come scriveva sagggiamente Hobbes

“Se non vi fossero i Giudici e Le Leggi (e,aggiungo,gli Avvocati)gli Uomini si sbrane rebbero per le strade come le bestie.”

Maggio 2024

** Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia,Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane


Rivista online Il Pensiero Mediterraneo - Redazioni all'estero: Atene - Parigi - America Latina. Redazioni in Italia: Ancona - BAT - Catania - Cuneo - Firenze - Genova - Lecce - Marsala - Milano - Palermo - Roma - Trieste. Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.