IL PENSIERO MEDITERRANEO

Incontri di Culture sulle sponde del mediterraneo – Rivista Culturale online

Centri di Assistenza e di supporto alle vittime di reato e il ruolo delle Associazioni del Terzo Settore

Associazione Nazionale Vittime di reato

Associazione Nazionale Vittime di reato

Mario Pavone

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Come ha ricordato,di recente,il Difensore Civico della Regione Emilia Romagna,” si tratta di una questione di grande rilievo per la quale occorre intervenire a partire dall’art.111 della Costituzione sul giusto processo per assicurare un diverso,forte ruolo della Vittima in ogni fase del procedimento, accompagnata da una efficace rete di Centri di Soste gno, oltre che da pratiche concrete di mediazione e di conciliazione”come introdotte dalla recente Riforma della Giustizia Penale.

a,La normativa Europea

In questa direzione va letto l’orientamento adottato fin dall’inizio dal Legislatore europeo, ad esempio,nella Raccomandazione (85)11 del Consiglio d’Europa relativa alla posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale.

Riconoscendo la realtà di sistemi di giustizia essenzialmente incentrati sul rapporto fra Stato ed autore del reato, e con ciò destinati di fatto a “trascurare” (se non proprio ad escludere) la persona offesa, la Raccomandazione citata  si richiamava all’opportunità di garantire al soggetto un insieme di diritti in ogni fase del procedimento, alla luce dei bisogni espressi dai cittadini.

Tali diritti-bisogni possono essere riassunti nell’esigenza di ottenere le informazioni neces sarie a sporgere denuncia e a porsi in relazione col sistema di giustizia;di ricevere le informazioni relative alle modalità da intraprendere al fine di ottenere il risarcimento del danno; di essere trattati dalle Forze dell’ordine e dagli operatori del sistema di giustizia in modo comprensivo e rassicurante, così da evitare ulteriori processi di vittimizzazione; di essere tutelati nella privacy, vedendo garantito il rispetto per la propria vita privata dalle incursioni dei mass media, limitando la divulgazione di notizie e informazioni a quanto non risulti strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini; ed infine di essere protetti, all’occorrenza estendendo tale tutela ai propri familiari, dalle possibili minacce e ritorsioni che, non di rado, provengono dall’autore di reato o dalle organizza zioni illegali alle quali egli appartiene.

Gli organismi europei ed internazionali hanno ripetutamente richiamato l’attenzione degli Stati membri sull’esigenza di dar vita a strutture di assistenza adeguate, capaci di far fronte alle necessità delle vittime; a tal fine sono state elaborate una serie di indicazioni nell’intento di favorire il riconoscimento e la maggiore tutela di questi soggetti.

Un primo atto di rilevanza internazionale è certamente la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti siglata dagli stati membri del Consiglio d’Europa il 24 novembre 1983, a Strasburgo, che promuove la specifica attenzione verso “coloro che hanno subìto gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale (e di) coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a tale atto” (art. 2).

L’attenzione rivolta a tali soggetti concerne prevalentemente il riconoscimento di danni da risarcire economicamente, chiamando gli Stati a garantirne la copertura anche nei casi in cui l’autore di reato rimanga ignoto, o sia privo di mezzi economici di sussistenza. Appena due anni dopo, il 28 giugno 1985, il Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d’Europa, sottoscrive la Raccomandazione (85)11 concernente la Posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale, relativa alla creazione di una rete pubblica e professionale di strutture di assistenza alle vittime.

È questo un atto di rilevanza fondamentale, nel quale si richiede che gli Stati membri prevedano, sia in termini legislativi che operativi in tutte le fasi del procedimento, una serie di misure a tutela delle vittime.

Particolare menzione viene rivolta agli strumenti della giustizia riparativa quali la mediazione e la conciliazione, riconoscendone altresì i vantaggi che, in termini di deflatti vità, potrebbero conseguirne per il sistema penale, alleggerendo il carico dei processi.

Tale Raccomandazione racchiude, dunque, diverse proposte per l’epoca certo innovative: innanzitutto proprio la creazione di una rete professionale e statale di strutture di assistenza alle vittime; l’incentivazione di pratiche alternative di risoluzione del conflitto, quali la mediazione e conciliazione tra autore e vittima di reato; l’importanza, da non sottovalutare anche nei suoi effetti psicologici e cioè ricostruttivi per il soggetto che ha patito il reato, del risarcimento del danno, da realizzarsi con ogni mezzo a disposizione. Quindi,viene per la prima volta compiutamente espresso un concetto centrale nel dibatti to su questi temi, riconoscendo il diritto alla partecipazione diretta e attiva della vittima in tutto il procedimento penale,un aspetto che stenta tuttavia ancora oggi ad essere recepito nel nostro ordinamento.

Con la Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alla Posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) del 15 marzo 2001, si giunge ad una svolta decisiva per quanto concerne la percezione e il trattamento in concreto delle problematiche concernenti la vittimizzazione e si afferma che “ciascun Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo ed appropriato delle vittime. Ciascuno Stato si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne ricono sce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedi mento penale. 

Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione”

 Fondamentale è il “diritto di ottenere informazioni” (art. 4), implicando che “ciascuno Stato membro garantisca, e già dal primo contatto con le autorità incaricate dell’applica zione della legge, che la vittima abbia accesso – con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa – alle informazioni rilevan ti ai fini della tutela dei suoi interessi”.

Tali informazioni si riferiscono appunto ai servizi o alle organizzazioni in grado di rispon dere positivamente alle sue nuove esigenze.

Inoltre, si afferma che “ciascun Stato membro, promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.”.

Inoltre l’art. 13 ribadisce che ciascuno Stato membro è tenuto a promuovere “l’interven to, nell’ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all’uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.

Ma va altresì evidenziato  come il  presupposto naturale e imprescindibile di ogni  riforma a favore delle vittime di reato è costituito dalla modifica da apportare  alla nostra  Carta Costituzionale, con particolare riferimento all’art. 111.

Quest’ultimo infatti, nel delineare i principi del c.d. “giusto processo”, non presenta alcun riferimento al soggetto passivo del reato.

Senza tale preliminare modifica, dunque, ogni proposta di riforma è destinata a rimanere un atto meramente formale privo di qualsivoglia conseguenza sostanziale.

In questa prospettiva, alla Regione potrebbe spettare essenzialmente un ruolo di impulso e di coordinamento centrale, in particolare (come emerge dal rapporto Censis) riguardo a:

formazione degli operatori,

promozione, radicamento e diffusione delle esperienze,

valutazione dei progetti di intervento

elaborati per far fronte sia a problemi di portata più ampia, sia a questioni più specifiche (si vedano come esempi, in questo secondo caso, progetti rivolti alle persone vittime di tratta, ai minori vittime di violenza assistita; ed ancora progetti anti bullismo nelle scuole e rivolti ai genitori; interventi verso gli anziani vittime di reati contro la proprietà etc.)

Primaria è,dunque,la questione della formaizione degli i operatori richiamata più volte – come si è detto – anche dalla normativa europea.

In particolare, una strada percorribile potrebbe essere quella di potenziare e arricchire il bagaglio conoscitivo degli operatori attualmente impiegati, ampliando il ventaglio delle loro competenze grazie ad approfondimenti sulle materie sociologiche, psicopeda gogiche, sulle scienze giuridiche, nell’ambito della criminologia e della vittimologia, nonché richiamando le funzioni ed il ruolo svolto dal servizio sociale territoriale e da quello sanitario.

Al contempo, occorrerebbe rafforzare (e in taluni casi proprio sviluppare) l’empatia dell’operatore,magari attraverso esercitazioni e corsi ad hoc , enfatizzandone la capacità di esercitare un ascolto attivo e partecipe nei confronti di altri soggetti e della loro sofferenza.

Senza per questo dimenticare la necessaria capacità organizzativa e gestionale, la capacità di lavorare in équipe e, dunque, le effettive risorse a livello relazionale.

Ovviamente si tratterebbe di promuovere in taluni casi una formazione iniziale, mentre in altri casi si potrebbe già dar vita a momenti di formazione continua nelle modalità dei corsi di aggiornamento.

D’obbligo in fase d’esecuzione,e certo non rinviabile oltre,la collaborazione intersetto riale, concreta e fattiva, fra i vari attori che, a diverso titolo, si occupano di queste problematiche:operatori di victim support, forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali, associazioni di volontariato sul territorio, associazioni di categoria.

E ciò partendo dal presupposto che senza una reale, seria e generosa, sinergia fra pubblico e privato, fra terzo settore e volontariato, ogni sforzo volto a tutelare (meglio, e più seriamente) le vittime della criminalità e dell’ingiustizia sociale è destinato a cadere nel nulla, producendo invece ulteriori danni.  E, con grande probabilità, altre vittime..

b. Servizi di Assistenza alle Vittime

Fatta questa doverosa premessa,vediamo quali servizi possono ricevere le Vittime di Reato dalle Associazioni sul Territorio..

Secondo la Dottrina prevalente,la vittima del reato è la persona fisica che, in conseguen za di un reato, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale nonché il familiare della persona fisica deceduta in conseguenza del reato e che lamenti un danno in conseguenza di quella morte (art. 42 comma 1 lett. B del D Lvo 150/2022).

Si è vittima anche a prescindere dalla presentazione di una denuncia e dall’esistenza di un procedimento penale come stabilisce l’art. 8 comma 5 della Direttiva 2012/29/UE.

Il che vale anche ai fini dell’accesso ai servizi di assistenza alle vittime di reato.

Il decreto n,150/2022 sembra,tuttavia,limitare il diritto di accesso ai servizi di giustizia riparativa, prima che si instauri un procedimento penale, ai casi in cui si tratti di delitti perseguibili a querela (art. 44 comma 3 del Decreto).

In altri termini, in assenza di un procedimento  penale, la vittima di un delitto procedibile d’ufficio potrà accedere presso un servizio di assistenza – ammesso che ve ne sia uno – ma non presso un servizio di giustizia riparativa.

A tal proposito ed a salvaguardia della importanza delle Vittime del Reato per la definizione del procedimento di mediazione va ricordato che,secondo la stessa Direttiva di riferimento,si stabilisce che “gli Stati membri provvedono a che la vittima e i suoi familiari, in funzione delle loro necessità, abbiano accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati”laddove l’art 12  enuncia che“È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l’evitare ulteriori danni”.

In particolare è obbligo degli Stati membri fornire

a. informazioni, consigli e aiuto in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi statali di risarcimento delle vittime di reato, e il loro ruolo nel procedimento penale,

b. informazioni sui servizi specializzati o, se del caso, rinvio a tali servizi;

c. Sostegno emotivo e psicologico;

d. Consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici a seguito del reato.

Inoltre,gli Stati membri aiutano l’autorità che ha ricevuto la denuncia e gli altri organi rilevanti a indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza.

Oltre ai servizi generali di assistenza alle vittime, gli Stati membri promuovono la creazione o lo sviluppo di servizi di assistenza specializzata.

I Servizi di assistenza alle vittime possono essere istituiti da organizzazioni pubbliche o non governativa,organizzati su base professionale o volontaria, e dovrebbero essere forniti gratuitamente alle vittime fin dal primo contatto con le autorità, nel corso del procedimento o anche successivamente, e a prescindere dalla presentazione di formale denuncia.

Ci si chiede come possono sia la vittima che la persona indicata come autore del reato essere messi a conoscenza della possibilità di accedere a un programma di giustizia ripartiva.

Per la persona offesa, secondo la tradizione formalistica italiana, l’art. 90 bis c.p.p. si arricchisce di ulteriori due obblighi informativi (oltre ai precedenti quattordici) a carico dell’autorità procedente per segnalare il possibile accesso a programmi di giustizia riparativa: si tratta di obblighi che verranno assolti nella solita comunicazione cartacea. Per la vittima di reato – qualora non coincida con la persona offesa – è stato inserito un apposito art. 90 bis. 1 c.p.p.

Per l’accusato l’indicazione è assicurata dal pubblico ministero attraverso l’informazione di garanzia (art. 369 comma 1-ter c.p.p.), dalla polizia giudiziaria in sede di arresto o fermo (art. 386 comma 1 lett. i-bis c.p.p.), con il decreto di fissazione dell’udienza a seguito di richiesta di applicazione della pena (art. 447 c.p.p.), con il decreto di condanna (art. 460 comma 1 lett. h-bis c.p.p.).

Indagato e persona offesa sono informati attraverso la richiesta di archiviazione (art. 408 comma 3 c.p.p.), con il provvedimento del giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione (art. 409 comma 2 c.p.p.), con l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), con l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419 comma 3 bis c.p.p.), con il decreto che dispone il giudizio (artt. 429 comma 1 lett. d-bis c.p.p. e 552 comma 1 lett. h-bis c.p.p.) e con il decreto di citazione per il giudizio d’appello (art. 601 comma 3 c.p.p.).

Il programma allegato all’istanza di messa alla prova potrà contenere lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa (art. 464 bis lett. c.) c.p.p.).

Il condannato dovrà essere informato della possibilità di ricorrere a programmi di giustizia riparativa con l’ordine di esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.) e delle pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.).

In sede di esecuzione penale,i programmi di giustizia riparativa vengono favoriti nei piani di trattamento tanto per i condannati quanto per gli internati (art. 13 ord. pen.).

La norma è rivolta innanzitutto agli operatori dell’Ordinamento Penitenziario, ma la Relazione al decreto circonda la prospettiva con molte cautele: l’accesso deve essere assolutamente volontario, occorre evitare ricadute negative sul piano dei benefici soprattutto quando il mancato svolgimento degli incontri dialogici sia dipeso dall’indispo nibilità di una delle parti.

In particolare,la giustizia ripartiva ,secondo la Dottrina prevalente, non deve “essere confusa con gli strumenti del trattamento penitenziario ma nello stesso tempo obbliga le autorità pubbliche a favorire, proprio nella cornice tracciata dal trattamento, il ricorso libero e spontaneo a percorsi di giustizia riparativa…”.

Sempre in sede di esecuzione della pena l’Autorità Giudiziaria di sorveglianza può disporre l’invio di condannati e internati a programmi di giustizia riparativa la cui partecipazione e il cui eventuale esito positivo vengono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione di permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale nonché dell’eventuale esito positivo dell’affidamento in prova (artt. 15 bis e 47 ord. pen.).

Alcuni commentatori hanno sottolineato,a buon diritto,l’esistenza nell’art. 129 bis c.p.p., di una grave discriminazione tra vittima e persona indicata come autore dell’offesa rispetto all’invio d’ufficio del magistrato nel processo di cognizione atteso che la consultazione della vittima non è neppure presa in considerazione come eventualità lasciata alla totale discrezionalità del magistrato di sorveglianza(!!)

Sin qui una norma destinata a suscitare ampi commenti ed interpretazioni.

Va sottolineato, sul punto,il ruolo marginale e non essenziale assegnato dalla norma introdotta alla Vittima di Reato ai fini della decisione dell’A.G. di procedere ad una media zione penale nell’ambito della lesione dei propri diritti ma ancor più che l’intero procedi mento è privo di parametri di riferimenti e di calcoli tabellari per stabilire nella trattativa con l’imputato quali siano i margini di una qualche disponibilità ad una Giustizia veramente Riparativa e non pretesto per inutili quanto dolorose discussioni.

c. La partecipazione pubblico-privato nella progettazione sociale

L’attuale carenza di Centri di Assistenza per le Vittime rende necessario avviare una colla borazione tra Istituzioni ed Associazioni per sopperire a tale esigenza. 

E’ stato ribadito,di recente,che la co-progettazione rappresenta un’opportunità per favo rire un maggiore coinvolgimento degli enti del Terzo Settore nella formulazione dei servi zi (v. Rivista Secondo Welfare).

Proprio grazie alla sua capacità di rivedere ed innovare le relazioni tra enti locali e del Terzo Settore, la co-progettazione rappresenta un’opportunità per favorire un maggiore

coinvolgimento di questi ultimi nella formulazione di servizi a supporto delle esigenze

dei cittadini.

Grazie alla loro diffusione capillare sul territorio e a un contatto più diretto con la domanda, infatti, gli Enti del Terzo Settore si configurano come le realtà maggiormente in grado di ricomporre i bisogni delle famiglie e l’offerta di servizi disponibili sul territorio. Se ciò da un lato favorisce una maggiore efficienza nella mappatura territoriale delle continue evoluzioni della domanda e dell’offerta,dall’altro promuove l’adozione di una prospettiva condivisa ed innovativa verso lo sviluppo di nuovi e più efficaci servizi, sempre più al passo e coerenti con le esigenze della cittadinanza.

Per conoscere meglio tali tematiche, vediamo insieme che cos’èla co-progettazione e quali sono i principalipassaggi socio-normativiche la riguardano.

d. La co-progettazione e co-programmazione

Da tempo considerata la soluzione ai mali della burocrazia dagli addetti ai lavori lal co-progettazione è divenuta importante da quando è stata recepita nel codice del Terzo Settore divenendo così un istituto giuridico e non più solo un “processo”riservato “ai più coraggiosi “.

Si è assistito,infatti,ad un crescendo di iniziative orientate ad aumentare la consapevo lezza del valore trasformativo di questa che,a ragione, può considerarsi tra le innovazioni più interessanti seguite alla rivoluzione del sistema dei servizi sociali locali rappresentata dalla legge 328 del 2000.

La co-progettazione, tuttavia,non deve essere considerata un semplice esercizio di “inno vazione amministrativa”, ma come unostrumento prezioso per promuovere una conver genza reale intorno ad obiettivi d’interesse generaletra soggetti con caratteristiche e ruoli differenti.

La co-progettazione, peraltro, va letta congiuntamente alla co-programmazione.

Mentre quest’ultima consiste nell’individuazione dei bisogni da soddisfare e dei conse guenti interventi necessari, delle modalità di realizzazione e delle risorse disponibili (art. 55 Codice Terzo Settore), la co-progettazione riguarda la definizione di specifici progetti di servizio o di interventofinalizzati a soddisfare bisogni ben definiti, proprio grazieanche alla co-programmazione.

Va inoltre sottolineato che la forza di una tale innovazione sta anche nel fatto che essa non è appannaggio esclusivo dei servizi sociali.

Al contrario, entrambi questi strumenti hanno la potenzialità di coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche in tutti i “settori di interesse generale” e non solo quindi quelli tipicamente legati al welfare (sociale o sociosanitario).

e. Il ruolo delle Associazioni del Terzo Settore

In conseguenza si è assistito alla diffusione di pratiche collaborative sulla scia delle previ sioni dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore soprattutto nell’ambito della co-proget tazione, meno, molto meno in quello della co-programmazione.

Di sicuro, la co-progettazione si presta ad essere usata nell’immediatezza delle “cose da fare insieme” e nella rapidità che consente di ottenere i risultati volutie gli esiti positivi della collaborazione.

Anche il Terzo Settore è stato coinvolto nell’ubriacatura competitiva prestazionale, enfatiz zando così il proprio ruolo gestionale e, di conseguenza,mostrando un interesse insufficiente a svolgere un proprio ruolo nelle fasi programmatorie.

Tutto ciò ha portato ad una diffusa caduta di interessenei confronti della programma zione, che si è tradotta – in alcuni territori – nella marginalizzazione degli strumenti ad essa correlati.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)costituscono “enti privati che promuovono e realizzano attività di interesse generale” e, dunque, con una finalità analoga a quella della pubblica amministrazione, indipendentemente dal modo di operare che li caratterizza. L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, in particolare, ha contribuito in modo decisivo ad una svolta nelle relazioni tra Enti Pubblici e Terzo Settore, dovendosi intendere questi ultimi non più come soggetti contrapposti, bensì come alleati.

f. L’atteggiamento della Pubblica Amministrazione

Alla luce di quanto innanzi, la co-progettazione rappresenta per la Pubblica Amministra zione una strada privilegiata per creare soluzioni comunitarie orientate ad un interesse generale attraverso un metodo collaborativo e contributivo.

La co-progettazione, del resto, sposta il fuoco dal governo alla governance e pone l’accen to sulla qualità dei processi deliberativi: una visione delle politiche pubbliche che non si legittima, dunque, sull’esercizio del potere e della gerarchia, ma nel confronto e nella valorizzazione degli apporti di ciascun attore.

Ciò è possibile anche perché il Terzo Settore è forte del suo impegno sociale,della capillarità e di una profonda conoscenza dei territori.

Una volta presentata la richiesta, l’Ente Pubblico la valuta e, se non infondata e in linea con il proprio interesse, ne dichiara la Pubblica Utilità per poi assumere una determina zione a co-progettare.

Risulta importante sottolineare che “L’individuazione degli enti del Terzo Settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex art 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento” (d.lgs. 117/2017, art. 55).

L’avvio della co-progettazione, infatti, prevede un confronto con i partner sulle proposte ricevute e l’eventuale definizione di una proposta unitaria, la stesura di un progetto detta gliato e del relativo piano finanziario e cronoprogramma, nonché la definizione dell’asset to organizzativo dell’intervento e/o del servizio e del sistema di monitoraggio e valutazio ne.

Una volta selezionato il progetto definitivo si procede alla stipula dell’accordo di collaborazione o convenzione con il/i soggetto/i selezionato/i (d.lgs 117/2017, art. 56 se si selezionano organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale).

La convenzione sarà poi soggetta a tre tipi di verifiche: la verifica dei risultati, ossia una verifica di efficacia ed efficienza della progettazione rispetto al perseguimento dei risultati attesi, secondo le metriche definite insieme in fase di co-progettazione; laverifica della rendicontazione o di congruità e coerenza delle spese sostenute dai partner rispetto alle finalità dell’accordo e al progetto presentato; infine, la verifica del progetto, cioè una valutazione complessiva dello stesso, sia in termini di output rispetto ai risultati che di outcomes, ma anche in termini di qualità delle dinamiche processuali. 

La riforma del Terzo Settore, riconoscendo “il valore pubblico” (e non solo la funzione pubblica) degli ETS, ha ripristinato il primato dei processi di co-creazione rispetto a quelli di “gestione ed esternalizzazione” delle Istituzioni – un riconoscimento che deve potersi tradurre in relazioni e processi coerenti.

Per il Terzo Settore , rappresenta un’opportunità importante per diventare prota gonista e corresponsabile anche degli interventi conciliativi del territorio. 

Questo è particolarmente evidente nei casi in cui gli ETS sono coinvolti nella gestione di attività e servizi conciliatividedicati a minori e persone non autosufficienti: soprattutto quando tali interventi hanno a che vedere con la disabilità sono proprio gli enti del Terzo Settore ad intercettare per primi il “sentire comune” delle persone in carico e delle loro famiglie.

h. Il ruolo delle Associazioni per le Vittime di Reato

Partendo dalla nuova impostazione dei rapporti tra Istituzioni Pubbliche ed ETS si può pervenire agevolmente alla realizzazione dei Centri di Assistenza per le Vittime di Reato.

Il recepimento della Direttiva del 2012 nella Riforma Cartabia ha consentito l’ingresso nel processo dalle Associazioni che si occupano dei diritti delle vittime di reati violenti e degli operatori del diritto preposti all’assistenza delle stesse.

Alcuni anni fa,l’allora Ministro della Giustizia Orlando, posto di fronte al problema di sopperire alla mancata apertura degli Sportelli di Assistenza, ebbe ad affermare :«Siamo uno strano Paese dove tutti citano i diritti delle vittime, a proposito e qualche volta a sproposito, ma poi nessuno fa nulla di concreto.  È’ un tema spesso evocato, mai risolto. Eppure il problema di una assistenza extragiudiziale per le vittime, che sia informativa o psicologica, esiste”.

Come innanzi ricordato,la Direttiva europea del 2012  ha imposto agli Stati membri di attivare un sistema di protezione per le vittime di tutti i reati così da garantire una assistenza integrata che sia emotiva, psicologica, economica, medica, legale, linguistica.

È’ una rivoluzione culturale, quella che l’Europa ha chiesto all’Italia a cui occorre uniformarsi senza perdere altro tempo..

Secondo Orlando«Per costruire un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato va superato l’approccio limitato alle prerogative processuali della “persona offesa” quale titolare di diritti, per arrivare a una più evoluta concezione della vittima quale portatrice di bisogni,occorre procedere quanto prima il monitoraggio delle esperienze similari in Italia ed,in tale direzione,avviare un percorso di sensibilizzazione delle Associazioni che operano già sul territorio per l’assistenza alle Vittime coinvolgendole nel progetto,anche attingendo dalle esperienze già svolte dalle stesse e dalle buone pratiche poste in essere” e,prosegue,«Lo spazio per una sinergia tra pubblico, privato e l’Associazionismo c’è”, senza escludere la possibilità di un finanziamento pubblico del servizio integrato di assistenza svolto dalle Associazioni su base volontaristica  che, in base al Censimento effettuato dal Ministero,sono oltre mille, ciascuna con una sua peculiarità ma comunque tutte utili e radicate sul Territorio di appartenenza ovvero su quello nazionale, avvalenosi di una propria Rete ed operatori specializzati.

Occorre,dunque,intervenire rapidamente sul tema vasto e complesso della paura del crimine nella nostra società, una paura,troppo spesso,diffusa ed alimentata dai mezzi di comunicazione di massa,evitando processi mediatici che non fanno che aumentare nella gente la preoccupazione ed i timori nella vita quotidiana.,

Le risposte dei Governanti alla crescente domanda di Giustizia devono tenere conto delle opinioni, dei sentimenti, delle valutazioni che la “gente comune” nutre sui temi della criminalità, della giustizia penale e delle scelte di politica criminale degli ultimi decenni e di cui le Vittime di reato ne costituiscono l’ineluttabile quanto doloroso prodotto.

In un’epoca storica come la nostra, caratterizzata da profondi cambiamenti comunica tivo – relazionali, dove le dinamiche della paura giocano un ruolo assoluta mente determinante e dove lo scollamento tra dati “reali” e dati “comunicati” rischia di divenire incolmabile, l’azione di supporto demandata alle Associazioni può,per davvero, aspirare a divenire un “banco di prova” per la tutela e l’assistenza delle Vittime del Reato e rivolto ad orientare le scelte future del Legislatore sul piano normativo.

Non va dimenticato che le Regioni hanno istituito, quasi tutte, un Garante Regionale per le Vittime mentre manca ancora quello Nazionale, da più parti invocato come tramite tra le Associazioni e le Istituzioni.

Sarebbe utile,anche,avviare la costituzione di un FORUM, liberamente eletto, in cui le Associazioni possano confrontarsi sulle tematiche comuni ed unificare i Servizi da rendere alle Vittime.

Sta di fatto che il Governo, contrariamente a quanto disposto dalla Direttiva Europea, non ha ritenuto,neppure con la recente  Riforma,di avviare uno Sportello delle vittime” se si escludono quelli  aperti presso i Tribunali (??),poiché tale innovazione non è appar sa conforme “non essendo  imposta dalla Direttiva e che,peraltro, richiede,una necessaria sinergia fra diverse amministrazioni,con conseguente impegno economico.,

In conseguenza,per realizzare tale progetto occorrerà avviare una riflessione congiunta tra lo Stato e le Regioni,funzionalmente coinvolte in materia, ma con l’ormai indifferibile urgenza di provvedere 

In proposito,va ricordato che ogni reato richiede una tipologia di supporto e  spesso ad un singolo reato corrispondono e sono necessari diversi supporti che vanno ad intersecarsi tra di loro.

Gli interventi di supporto e le figure predisposte a interagire con le vittime, a seconda della loro specificità e tipologia di reato sofferto, possono essere classificati in come segue:

supporto psicologico

la figura preposta a dare supporto è in questo caso lo psicologo che, attraverso un percorso di ascolto del vissuto traumatico della vittima, accompagna e sostiene la persona fino alla elaborazione dell’evento e al ritrovare una condizione di equilibrio e serenità.

supporto medico legale

occorre fornire uno specifico supporto di medici legali pediatri, psichiatri,che forniscano la necessaria assistenza alla vittima di violenze fisiche e di lesioni,a volte anche perma nenti, subite dalla vittima del reato.

supporto legale

gli sportelli sono destinati anche a fornire anche un’assistenza legale alle vittime

affinché possano ricevere un aiuto per difendersi nei confronti dell’autore del reato anche per richiedere i danni fisici e morali ,con l’intento di assicurare alla vittima ed ai suoi familari, spesso impossibilitati,una difesa legale efficace dei propri interessi lesi.

supporto criminologico

lo sportello deve comprendere anche un supporto criminologico  a servizio delle istituzioni presenti sul territorio con il compito di svolgere una compiuta analisi della situazione territoriale per tutti gli episodi di violenza e quant’altro necessiti per le istituzioni nazionali e locali e le forze dell’ordine per garantire una sicurezza effettiva e scongiurare il ripetersi di tali episodi,anche attraverso un’azine preventiva e campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico e pubblico.

Spesso le vittime non si rivolgono direttamente agli operatori della sicurezza come Carabinieri,Polizia,Ospedali,Medici poiché, nonostante la loro professionalità, non sempre possiedono le competenze necessarie per poter accogliere la vittima nel modo corretto senza il rischio di vittimizzarla ulteriormente e dare origine ad uuna “Vittimizzazione secondaria”,come da più parti rilevato.

Accade,quindi,che la vittima eviti di rivolgersi a tali operatori per sfiducia nella Giustizia o per tema di conseguenze gravi nel denunciare i fatti di cui sono rimaste vittime ovvero per vergogna nel denunciare le violenze subite, finendo così per isolarsi nella propria abitazione privandosi di ogni assistenza,con gravi conseguenze sullo stato di salute e psicologiche.

In questo contesto risulta,quindi,molto importante formare una nuova classe di Operatori che,a seguito di una specifica formazione,possano svolgere il loro lavoro fornendo alle vittime del Reato un primo supporto che risulta fondamentale lungo tutto il percorso successivo da seguire, se applicato con la giusta sensibilità e metodologia.

Accogliere e ascoltare è una questione di capacità di osservazione, valutazione e coscienza del tutto personale ed è proprio per questa ragione che è necessario che il personale preposto sia costituito da elementi ben formati,che sappiano mettersi a disposi zione delle vittime per contenere il più possibile una situazione di disagio.

Per concludere,va detto che i diritti delle Vittime sono stati rafforzati con innesti (quasi sempre) coerenti con quella prospettiva protezionistica avanzata dall’Europa ma occorre andare oltre con interventi ancora più specifici e fattuali sia nel Procedimento Penale che sul Territorio.

Marzo 2024

** Avvocato Cassazionista … Docente in Master per la Sicurezza e Relatore in Convegni e Seminari. Autore di varie pubblicazioni e di numerosi articoli di Diritto e Procedura penale, Criminologia,Diritto dell’Immigrazione ed in tema di Vittime di Reato pubblicati sulle principali Riviste Italiane.


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